N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2009

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al R.G. n. 592/2007 promossa da: Rosatti Ierte elettivamente domiciliata in Genova, vico Falamonica n. 1/13, presso lo studio dell'avv.

Roberto Faure, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Acquilino per mandato a margine del ricorso in appello, appellante;

Contro Maglione Maria Battistina elettivamente domiciliata in Genova, piazza Nunziata n. 5 presso lo studio degli avv. Angelo Lucido e Fabio Carbone che la rappresentano e difendono per mandato a margine della memoria difensiva appellato.

La Corte, letti gli atti e sentiti i difensori nella pubblica udienza di discussione.

O s s e r v a Rosatti Ierte ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Savona con la quale sono state respinte le domande tutte da essa formulate nei confronti di Maglione Maria Battistina per sentirla condannare al pagamento di differenze retributive ritenute dovute e non corrisposte, previo riconoscimento della sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro domestico.

Si' e' costituito l'appellata chiedendo la reieizione dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza di discussione del 28 novembre 2008 il difensore di parte appellata ha eccepito la improcedibilita' dell'appello per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435, comma 2 del c.p.c., per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione. In effetti, il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione e' stato comunicato all'appellante in data 17 luglio 2007 mentre la notifica e' avvenuta in data 3 ottobre 2007, quando l'udienza di discussione era fissata per il 28 novembre 2008.

Questa Corte ha altre volte ritenuto fondata detta eccezione, in adesione alla recente sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Con essa, discostandosi da un precedente orientamento delle stesse sezioni unite (nn. 6841 e 9331 del 1996) e' stato ritenuto che gli effetti del tempestivo deposito del ricorso e la tempestivita' dell'impugnazione non si stabilizzano, in mancanza di valida notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine imposto dalla legge. E' stato cosi' superato l'indirizzo giurisprudenziale che imponeva al giudice d'appello che avesse rilevato qualsiasi vizio della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, o anche la sua inesistenza, di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e, facendo applicazione dell'art. 291 c.p.c., assegnare un termine, necessariamente perentorio, per effettuare o rinnovare la notifica.

E' stato inoltre escluso che il carattere ordinatorio del termine di dieci giorni che la legge impone all'appellante, per la notifica a controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, contrasti con la conclusione raggiunta. Infatti 'la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione ''costituzionalmente orientata'' anche di tali norme nel rispetto della ''ragionevole durata'' del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini ''ordinatori'' e termini ''perentori'' risieda nella prorogabilita' o meno dei primi, perche' mentre i termini perentori non possono in alcun caso ''essere abbreviati o prorogati , nemmeno sull'accordo delle parti'' (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori e' consentito, di contro, al giudice la...

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