LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 32 - Disposizioni sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e sulle procedure di attuazione delle politiche comunitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 27 del 1° dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione Molise con la presente legge, in conformita' all'art. 117 della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarieta', di proporzionalita', di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

  1. Nell'ambito di tali finalita', la presente legge definisce le modalita' per garantire:

    1. la partecipazione ai procedimenti di formazione degli atti normativi comunitari;

    2. la verifica dello stato di conformita', l'adeguamento periodico e urgente dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario;

    3. la partecipazione, nel rispetto delle proprie competenze, ai programmi ed ai progetti dell'Unione europea;

    4. il costante aggiornamento sulle politiche e sugli atti comunitari;

    5. un rapporto costante con le istituzioni europee;

    6. le informazioni e la partecipazione ai procedimenti regionali di cui alla presente legge da parte degli enti locali, delle parti sociali, delle categorie produttive, dei cittadini singoli e associati.

    Art. 2.

    Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario 1. Nelle materie di proprie competenza, la Regione concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari, secondo le norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato.

  2. Il Presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel quadro delle linee di indirizzo definite dal Consiglio regionale, la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

  3. Nell'ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla legislazione nazionale e dagli eventuali successivi provvedimenti attuativi, in particolare:

    1. partecipa o designa un proprio delegato quale componente del Comitato delle Regioni, di cui all'art. 263 e seguenti del Trattato sull'Unione europea;

    2. partecipa o designa un proprio delegato quale componente della delegazione italiana che partecipa alle attivita' del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;

    3. designa dirigenti, funzionari o esperti incaricati di partecipare alle delegazioni italiane ai comitati e ai gruppi di lavoro di Commissione europea e Consiglio, ai negoziati con le istituzioni comunitarie e ai tavoli di coordinamento nazionali Stato-Regioni per la definizione della posizione italiana;

    4. richiede al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di essere delegato a partecipare, personalmente o tramite un proprio delegato, ai lavori del Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei (GIACE), quando sono trattate...

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