LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2008, n. 7 - Disciplina dell'agriturismo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 30 settembre 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La Provincia di Bolzano, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e dello Stato, sostiene le attivita' agrituristiche al fine di' favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di agevolare la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, di valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali nonche' di promuovere la cultura rurale e una corretta educazione alimentare.

Art. 2.

Definizione di attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli iinprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di persone, oppure associati fra loro - di seguito denominati imprenditori agricoli - attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

  1. Allo svolgimento dell'attivita' agrituristica devono essere addetti prevalentemente l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile. Gli addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

  2. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:

    1. dare ospitalita' in alloggi;

    2. somministrare pasti e bevande presso la sede aziendale ('Hofschank'), su malghe in esercizio ('Almschank'), nei ristori di campagna, lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente oppure in forma di party-service;

    3. organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, e organizzare presso l'azienda degustazioni di prodotti agricoli propri e della zona nonche' attivita' di assistenza a persone, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

  3. Le attivita' di cui al comma 3 possono essere esercitate congiuntamente e disgiuntamente. Le attivita' di somministrazione di pasti e bevande presso l'azienda e nei ristori di campagna sono incompatibili tra di loro.

  4. Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito provinciale, ivi incluse cooperative di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.

  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 20 febbraio 2006, n.

    96, ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attivita' agrituristica e' considerato reddito agricolo.

    Art. 3.

    Connessione con l'attivita' agricola 1. La Giunta provinciale determina i criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attivita' agrituristica rispetto alle attivita' agricole.

  6. La prevalenza dell'attivita' agricola e determinata esclusivamente dal tempo di lavoro necessario all'esercizio di tale attivita', che deve comunque essere maggiore rispetto a quello impiegato nell'attivita' agrituristica.

  7. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le attivita' di ricezione e di somministrazione. di pasti e bevande interessano, rispettivamente, un numero di letti ovvero di posti a sedere non superiore a 10.

    Art. 4.

    L o c a l i 1. Le attivita' agrituristiche possono essere svolte sui terreni dell'impresa agricola e negli edifici o parti di essi ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell'azienda agricola.

    L'attivita' agrituristica 'ospitalita' su malghe' puo' essere svolta solo dagli imprenditori agricoli che all'entrata in vigore della presente legge sono gia' iscritti all'elenco provinciale degli operatori agrituristici per tale attivita'.

  8. I locali utilizzati ad uso...

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