LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 - Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

(Pubblicata nel suppl. al n. 42 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I e II del 16 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, adotta gli strumenti necessari per la tutela della salute e il risanamento dell'ambiente, dispone in ordine alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto, promuove la sorveglianza relativa al rischio amianto e il sostegno alle persone affette da una malattia ricollegabile all'esposizione all'amianto.

  1. La Regione coordina tutti gli interventi per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.

    Art. 2.

    Obiettivi 1. Costituiscono obiettivi degli interventi regionali:

    1. la salvaguardia e la tutela della salute rispetto all'inquinamento da fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;

    2. la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto;

    3. il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della prevenzione, della diagnosi e della terapia;

    4. il sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto;

    5. la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dagli amianti e il recupero dei siti contaminati;

    6. la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio amianto.

      Art. 3.

      Competenze della Regione 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, la Regione provvede:

    7. alla predisposizione e all'aggiornamento del piano regionale amianto;

    8. al monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto, attraverso il potenziamento del registro dei mesoteliomi maligni, estendendo il monitoraggio alle patologie asbestocorrelate;

    9. all'individuazione e alla classificazione dei siti a rischio di esposizione all'amianto antropico;

    10. all'individuazione e alla classificazione delle aree territoriali interessate dalla presenza naturale di amianto;

    11. all'istituzione del registro degli esposti alle fibre d'amianto in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

    12. alle azioni di sostegno sanitario e psicologico agli esposti alle fibre d'amianto.

  2. Al fine del raccordo e del coordinamento delle azioni previste dalla presente legge e' istituito presso l'Azienda sanitaria locale di Alessandria, con sede a Casale Monferrato, un Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, le funzioni, il modello organizzativo e gestionale del Centro.

    Art. 4.

    Interventi di bonifica 1. La Giunta regionale concede contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.

  3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorita' di intervento previsti dall'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93).

  4. E' data priorita', per l'entita' del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.

    Art. 5.

    Smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto 1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni, singoli o associati, per garantire, nell'ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.

  5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare...

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