LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 31 - Disposizioni sulle scadenze delle sciovie a fune alta.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2 del 13 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Rinvio condizionato della revisione generale o di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta 1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta che giungono alla scadenza del periodo previsto per la revisione generale o della vita tecnica entro il 31 dicembre 2008 e che non abbiano gia' beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 5 (Revisioni generali) delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), in conformita' a...

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