LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 15 - Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 29 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. La Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale.

2. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura, perseguendo in particolare le seguenti finalita':

  1. il ripristino, la conservazione e la valorizzazione delle specie ittiche autoctone e degli ambienti acquatici;

  2. la promozione di azioni volte alla gestione della fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, nel rispetto degli equilibri biologici e della conservazione della biodiversita';

  3. la corretta fruibilita' dei sistemi acquatici;

  4. la valorizzazione e lo sviluppo della pesca professionale e dell'acquacoltura;

  5. la diversificazione delle potenzialita' produttive del territorio;

  6. la valorizzazione dei prodotti ittici;

  7. l'incentivazione della multifunzionalita' delle imprese di settore;

  8. la promozione e la disciplina della pesca sportiva;

  9. la promozione della ricerca e dell'innovazione al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse naturali.

    3. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela degli ecosistemi lacustri.

    4. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

  10. pesca professionale: attivita' di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a cio' destinati;

  11. pesca sportiva: attivita' di cattura e/o prelievo, ovvero il richiamo a fini di cattura di specie viventi nelle acque interne esercitata senza scopo di lucro, mediante attrezzi a cio' destinati;

  12. acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici;

  13. imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura;

  14. pescaturismo: attivita' di pesca effettuata, con le modalita' previste dalle disposizioni sulla pesca sportiva, da soggetti senza la licenza di pesca o con sistemi quali le imbarcazioni e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imprenditore ittico e con l'assistenza dello stesso;

  15. ittiturismo: attivita' culturali, didattiche, di ospitalita' e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l'utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilita' dell'imprenditore ittico che esercita la pesca professionale;

  16. laghetti di pesca: specchi d'acqua in cui e' consentito l'esercizio della pesca sportiva, anche a pagamento;

  17. novellame: esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nelle acque interne non ancora giunti allo stadio riproduttivo;

  18. fauna ittica: pesci e lamprede, rane verdi e crostacei decapodi, viventi nelle acque superficiali e possibili oggetto di pesca;

  19. ripopolamento: immissione di fauna ittica con individui appartenenti a specie gia' presenti nel corpo idrico.

    2. L'imprenditore ittico, fatte salve piu' favorevoli disposizioni di legge, e' equiparato all'imprenditore agricolo.

    Art. 3.

    Funzioni della Regione 1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, orientamento, coordinamento e controllo delle attivita' nei settori disciplinati dalla presente legge.

    2. Sono altresi' di competenza della Regione:

  20. i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni e con enti nazionali e regionali;

  21. la ripartizione delle disponibilita' finanziarie alle province per l'esercizio delle funzioni conferite;

  22. le nomine relative ai componenti delle Commissioni di cui all'art. 7;

  23. la ricerca e la sperimentazione a supporto della programmazione;

  24. l'elaborazione e l'aggiornamento della carta ittica;

  25. l'elaborazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 8;

  26. la tenuta dei rapporti con le Autorita' di Bacino;

  27. la promozione di iniziative per la diffusione delle conoscenze della fauna ittica, degli ambienti acquatici e dell'esercizio della pesca;

  28. il riconoscimento dello stato di crisi dei bacini lacustri e fluviali dovuti a epidemie, calamita' naturali o avversita' meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale.

    Art. 4.

    Funzioni delle Province 1. Le province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

    2. Le province esercitano le seguenti funzioni:

  29. adottano e trasmettono alla Regione il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, in armonia con gli indirizzi impartiti dalla programmazione regionale e nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate;

  30. concedono i finanziamenti in materia di pesca sportiva e tutela e conservazione del patrimonio ittico secondo i criteri stabiliti nel Piano regionale di cui all'art. 8 e disciplinano i relativi procedimenti amministrativi;

  31. disciplinano il rilascio della licenza di pesca professionale;

  32. rilasciano le licenze di pesca professionale e i tesserini di pesca sportiva;

  33. rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;

  34. rilasciano le autorizzazioni obbligatorie e vincolanti per la realizzazione di strutture idonee alla risalita dei pesci;

  35. rilasciano le autorizzazioni per gli interventi in ambito fluviale e lacuale;

  36. rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di acquacoltura;

  37. rilasciano le concessioni per la pesca professionale di cui all'art. 28, comma 7;

  38. istituiscono e gestiscono l'elenco dei pescatori sportivi;

  39. istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura e l'elenco degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale. Detti elenchi aggiornati sono trasmessi alle Aziende Unita' Sanitarie Locali (USL) territorialmente competenti ai fini della registrazione;

  40. provvedono alla cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali;

  41. disciplinano le modalita' per la pesca a pagamento nei laghetti di pesca sportiva di cui all'art. 37;

  42. provvedono alla gestione dei bacini o parte di essi di cui all'art. 10 anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 14;

  43. istituiscono e delimitano le zone di frega, di protezione, di tutela temporanea e a regolamento specifico di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18;

  44. trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi programmi, riferita all'anno precedente.

    Art. 5.

    Funzioni dei comuni 1. I comuni competenti per territorio provvedono al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ittituristica.

    2. I comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di pesca professionale e di turismo l'elenco delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' ittituristica e comunicano eventuali atti di sospensione e revoca. L'elenco e' trasmesso per conoscenza alla provincia competente.

    Art. 6.

    Funzioni delle Aziende Unita' Sanitarie Locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale 1. L'USL competente per territorio verifica:

  45. l'idoneita' delle acque dei laghetti di pesca sportiva a pagamento ai fini del rilascio della relativa autorizzazione;

  46. l'idoneita' sanitaria del pesce da immettere nei laghetti di pesca sportiva e negli impianti di acquacoltura.

    2. L'USL competente per territorio esercita i controlli sull'attivita' di pesca professionale e di acquacoltura svolta dalle unita' d'impresa da essa registrate e riconosciute.

    3. I Servizi veterinari della USL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla regione e alla provincia competente una relazione tecnica relativa all'attivita' svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell'acquacoltura e della pesca professionale.

    4. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) provvede:

  47. al monitoraggio degli impianti di acquacoltura;

  48. alla trasmissione dei dati di cui alla lettera a) al Centro documentazione sulle acque (CEDOC), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

    5. La Giunta regionale individua le modalita' per la disciplina del monitoraggio di cui al comma 4, lettera a).

    Art. 7.

    Commissioni consultive 1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale e per l'acquacoltura, cosi' composta:

  49. il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;

  50. il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato;

  51. il dirigente del Servizio regionale competente in materia di sanita' veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;

  52. il dirigente del Servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna provincia o suo delegato;

  53. un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni...

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