N. 156 ORDINANZA 6 - 19 maggio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), e di seguito modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), promossi dal Tribunale di Trieste con ordinanze del 20 settembre e del 21 dicembre 2007, iscritte, rispettivamente, al n. 126 ed ai nn. da 236 a 239 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con cinque ordinanze di analogo tenore, emesse il 20 settembre 2007 (r.o. n. 126 del 2008) e il 21 dicembre 2007 (r.o. numeri 236, 237, 238 e 239 del 2008), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), e di seguito modificato dall'art. 2, comma 1, lettera

c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il rimettente procede, nei giudizi a quibus, in ordine a fatti di indebito rientro, contestati a norma dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, ed e' chiamato a valutare, nell'ambito di tre dei giudizi indicati, altrettante richieste congiunte di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (r.o. numeri 126, 237 e 238 del 2008);

che il giudice a quo dubita che i limiti edittali della sanzione prevista per la condotta in esame, entro i quali dovrebbero collocarsi le pene nel caso tanto di condanna degli imputati, quanto di applicazione della pena concordata dalle parti, siano sproporzionati, per eccesso, rispetto al disvalore del fatto;

che il rimettente riferisce di come la stessa questione sia stata gia' sollevata in ciascuno dei giudizi a quibus e definita con le ordinanze numeri 385 e 226 del 2007 della Corte costituzionale, di restituzione degli atti per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 5 del 2007, per effetto della quale la condotta in contestazione ha cessato di essere penalmente rilevante in presenza di autorizzazione al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art.

29 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998;

che, all'esito di un nuovo esame degli atti, non risultando che in Italia si trovino familiari degli imputati, ne'...

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