Sentenza nº 5037 da Lazio, Roma, 08 Maggio 2009

Data di Resoluzione08 Maggio 2009
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. Sent.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter ANNO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi n.6833 e n.7251 del R.G./anno 2004 rispettivamente proposti da:

quanto al ric. n.6833/2004: dall'Associazione culturale Discomusicera, in persona de l.r. p.t.; dalla Woproductions s.r.l., in persona del l.r. p.t.; dal sig. Evangelisti Antonio in proprio; ricorrenti tutti rappresentati e difesi dall' avv. M. Di Benedetto, col quale in Roma, alla via A. Doria n.40, presso lo studio legale Crabargiu sono elettivamente domiciliati;

contro

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

- l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

- il Comune di Marino, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. Michetti presso il cui studio, in Roma, alla via Giovanni de Calvi n.61, è elettivamente domiciliato;

e nei confronti

della Casa Bianca s.r.l., in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv. E. Picozza e R. Petrillo e con gli stessi, presso lo studio legale del primo, in Roma al Piazzale Clodio n.18, elettivamente domiciliata ;

per l'annullamento

  1. del provvedimento del comune di Marino del 16.4.2004 recante diniego di rilascio dell'autorizzazione per il concerto del 16.4.2004 presso il Palaghiaccio di Marino e di tutti gli atti connessi ivi inclusi:

    1. le note comunali del dirigente del settore LL.PP. e Urbanistica, ing. Ottavini, del 13 e 15 aprile del 2004;

    2. la comunicazione del dirigente AA.PP: del comune evocato del 14.4.2004;

    3. tutti gli atti richiamati nei suddetti provvedimenti ancorché non partecipati;

  2. del provvedimento della Prefettura di Roma - Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, datato 16.4.2004 con cui si dispone la revoca dell'agibilità del Palaghiaccio, incidentalmente conosciuta il 26.4.2004 ivi compreso il verbale della predetta Commissione del 16.4.2004 mai partecipato;

    e, per il risarcimento

    ex art.7 della legge n.205 del 2000 di tutti i danni derivati ai ricorrenti;

    quanto al ric. n.7251/2004: dalla Casa Bianca s.r.l., in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv. E. Picozza e R. Petrillo e con gli stessi, presso lo studio legale del primo, in Roma al Piazzale Clodio n.18, elettivamente domiciliata;

    contro

    - il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

    - l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

    - il Comune di Marino, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. Michetti presso il cui studio, in Rom, alla via Giovanni de Calvi n.61, è elettivamente domiciliato;

    per l'annullamento

    - del provvedimento del comune di Marino del 16.4.2004 recante diniego di rilascio dell'autorizzazione per il concerto del 16.4.2004 presso il Palaghiaccio di Marino;

    - del provvedimento della Prefettura di Roma - Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, datato 16.4.2004 con cui si dispone la revoca dell'agibilità all'impianto sportivo Palaghiaccio;

    - della nota comunale del 7.4.2004 con la quale il dirigente del servizio AA.PP. ha comunicato alla ricorrente di avere richiesto all'ufficio tecnico l'autorizzazione all'agibilità del locale Palaghiaccio di Marino.

    Visti i ricorsi con i relativi allegati;

    Visto, con riferimento a ciascuno dei ricorsi, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del comune di Marino nonché - e con riguardo al solo ric. n.6833/2004 - l'atto di costituzione in giudizio della Casa Bianca s.r.l.;

    Viste le memorie prodotte dalle parti;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Data per letta alla pubblica udienza del 12.3.2009 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d'udienza;

    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

    FATTO

    La presente controversia origina dal mancato rilascio, da parte del comune di Marino, dell'autorizzazione - richiesta dall'Associazione culturale Discomusicera (di seguito: Discomusicera) - per un concerto, con artisti di fama internazionale, da tenersi, il 16.4.2004, nell'edificio del Palazzo del Ghiaccio (detto Palaghiaccio) in Marino.

    Tale diniego - preceduto da una concitata attività istruttoria avviata con la richiesta della Discomusicera dell'1.4.2004 - è stato motivato traendone argomento dall'assenza del certificato di agibilità del predetto edificio e dalla mancata adozione da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito: CPVLPS), proprio ed a causa dell'assenza della predetta certificazione, del parere favorevole in ordine al programmato concerto.

    Avverso tale diniego e tale parere non favorevole nonché avverso gli altri atti (endoprocedimentali) in epigrafe indicati sono insorti sia (con il ric. n.6833/2004) la Discomusicera (e cioè l'associazione culturale, presieduta dal sig. Antonio Evangelisti, che, in collaborazione con la Woproductions s.r.l., anch'essa rappresentata dallo stesso Evangelisti, ha curato l'organizzazione della manifestazione canora) che (con il ric. n.7251/2004) la Casa Bianca s.r.l. che è la società proprietaria del Palaghiaccio e che ha affittato, dietro corrispettivo, l'edificio alla Woproductions s.r.l. per lo svolgimento del concerto organizzato con Discomusicera, tramite contratto (versato in atti) che obbligava l'affittuaria (art.6) a procurarsi tutte le licenze ed abilitazioni prescritte esonerando la concedente sia da ogni responsabilità connessa all'inosservanza, totale o parziale, di tali prescrizioni che (art.7) da ogni responsabilità connessa al mancato e/o parziale godimento dell'affitto (nel contratto si usa l'espressione: mancato esercizio della concessione) ovvero ad impedimenti alla manifestazione ricollegabili a qualunque causa di forza maggiore.

    Nei rispettivi atti di gravame le parti ricorrenti denunciano, in primo luogo, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti evidenziando che la manifestazione canora è stata interdetta assumendo inesistente un documento ( e cioè la certificazione di agibilità dell'edificio) che, invece, era esistente (in quanto rilasciato il 19.7.1991) ed è stato addirittura depositato e messo a disposizione dell'amministrazione comunale alle ore 13.30 del 16.4.2004. Ancora, e per quanto attiene al provvedimento comunale di diniego dell'autorizzazione allo svolgimento del concerto:

    A)- la Discomusicera deduce:

    - che la CPVPS ometteva di comunicarle l'accesso al Palaghiaccio impedendogli così di partecipare al procedimento;

    - che l'intervento della stessa CPVLPS non era, ex art.141 c.3 del r.d. n.773 del 1931 (di seguito: Tulps), necessario alla luce dei precedenti nulla osta rilasciati negli ultimi due anni in occasione di analoghe manifestazioni concertistiche;

    - il vizio di incompetenza non essendo l'atto sottoscritto dal Sindaco nella qualità di ufficiale del Governo;

    - il difetto di motivazione dell'atto;

    B)- la Casa Bianca s.r.l., (che peraltro interpreta il comportamento delle amministrazioni evocate quale strumentale all'intento di penalizzare il proprio legale rappresentante che nel 2003 ha subito un procedimento penale per presunta violazione dell'art.134 del Tulps), deduce il difetto e l'insufficienza di motivazione dell'atto.

    Quanto al comportamento della CPVLPS che, si rammenta, ha anche revocato, come rilevasi dal provvedimento prefettizio del 16.4.2004 impugnato, l'agibilità all'impianto sportivo Palaghiaccio precedentemente concessa:

    A.1)- la Discomusicera deduce:

    il vizio di incompetenza spettando solo al...

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