N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2009

IL TRIBUNALE Vista l'istanza con la quale il pubblico ministero, prima dell'apertura del dibattimento, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 per contrasto con gli art. 3 e 97 della Costituzione nel processo nei confronti di Cristiano Bensi per il reato di cui agli art. 81, 582, 594, 610 e 612 cp.

Sentita la difesa dell'imputato, che si e' associata all'eccezione sollevata dal p.m., osserva quanto segue.

La questione e' rilevante ai fini della decisione, infatti il disposto della norma di cui e' contestata la legittimita' costituzionale limita la connessione (e quindi la deroga alla competenza per materia che ne deriva) all'ipotesi di concorso formale, nel caso in esame, nel quale e' formulata un'ipotesi di reato continuato, questo giudice, competente per materia solo per il reato di cui all'art. 610 c.p., dovrebbe dichiarare la propria incompetenza per i reati di cui agli art. 582 (contestato per l'ipotesi di cui al secondo comma), 594 e 612 c.p., con trasmissione degli atti al giudice di pace, trattandosi di incompetenza per materia, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 21 c.p.p. e non essendo ancora decorso il termine di cui all'art. 491 c.p.p.

La questione non e' manifestamente infondata.

Come rilevato dal p.m. il contrasto con l'art. 3 della Costituzione si prospetta in quanto la disposizione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 crea un'irragionevole disparita' di trattamento tra la situazione dell'imputato accusato di reato continuato in relazione a reati di diversa gravita', che determina per uno (o per alcuni) la competenza della corte d'assise e per l'altro (o gli altri) quella del tribunale e la situazione dell'imputato nei confronti del quale il reato continuato sia stato ipotizzato in relazione a un reato (o a piu' reati) di competenza del tribunale e ad un altro (o ad altri) rientrante nella competenza del giudice di pace; nel primo caso, ai sensi dell'art. 15 c.p.p., l'imputato sara' sottoposto ad un unico giudizio per il quale sara' competente il giudice superiore; nel secondo caso dovra' affrontare il giudizio davanti al tribunale e quello davanti al giudice di pace, con il conseguente aggravio di spese di difesa e di sofferenza che deriva dal dover affrontare due processi; infine, nel caso di una duplicita' di condanne, qualora i reati risultino riconducibili ad un unico disegno criminoso, l'incidenza di tale valutazione sulla pena complessiva verra' demandata...

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