N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 aprile 2009

Ricorso per la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante delibera della Giunta regionale 10 marzo 2009, n. 556, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. prof.

Mario Bertolissi del Foro di Padova, Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - dell'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 'Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale', introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, recante 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (.)', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22 s.o. n. 14.

F a t t o e d i r i t t o 1. - La Regione Veneto ricorre oggi a codesto ecc.mo Collegio per chiedere che esso dichiari l'illegittimita' costituzionale della previsione normativa di cui all'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 'Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale', nel testo risultante a seguito della conversione in legge, che qui si riporta:

'All'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

''7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata in bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo'''.

La previsione normativa impugnata reintroduce, nell'ambito dell'art. 61 del decreto-legge n. 112/2208, la misura di contenimento della spesa pubblica che era stata originariamente prevista al comma 8 del medesimo articolo, impugnato, assieme ai commi 9, 14, 19, 20 e 21, dalla Regione Veneto con ricorso in via principale inserito al ruolo con il n. 70/08. Pendente il ricorso, il comma 8 e' stato abrogato ad opera dell'art. 1, comma 10-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, nel testo risultante a seguito della conversione in legge.

In ragione della sostanziale reintroduzione, nel nuovo comma 7-bis dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, e quindi in una disposizione formalmente nuova, di una misura gia' oggetto di ricorso regionale, la Regione Veneto Ritiene necessario...

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