Sentenza nº 143 da Constitutional Court (Italy), 09 Luglio 2015

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione09 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 143

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, 8 aprile 2014, n. 21, e delle deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15, promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato l’11 giugno 2014, depositato in cancelleria il 13 giugno 2014 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2014.

Udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l’avvocato Gigliola Benghi per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

  1. − La Regione Liguria, con ricorso notificato in data 11 giugno 2014, depositato il successivo 13 giugno ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2014, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alle seguenti deliberazioni della Corte dei conti: 1) sezione regionale di controllo per la Liguria, 8 aprile 2014, n. 21; 2) sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12; 3) sezione delle autonomie, 5 luglio 2013, n. 15.

    Secondo la ricorrente tali deliberazioni sarebbero lesive degli artt. 114, secondo comma, e 117 della Costituzione, in relazione alla sua autonomia istituzionale e legislativa, degli artt. 121 e 123 Cost., in relazione all’autonomia statutaria e del Consiglio regionale, dello statuto regionale, nella parte in cui prevede e garantisce l’autonomia del Consiglio e dei suoi gruppi assembleari, della legislazione regionale, ed in particolare della legge della Regione Liguria 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e della legge della Regione Liguria 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), del principio di leale collaborazione e, da ultimo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

    1.1.− Premette la ricorrente che, nell’ambito delle misure di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, previste dall’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, i commi 9, 10, 11 e 12 dettano disposizioni relative alla redazione, approvazione e controllo da parte delle sezioni regionali di controllo dei rendiconti di esercizio annuale di ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali, con la previsione, in caso di mancata trasmissione o di loro irregolarità, della sanzione della decadenza dal diritto all’erogazione di risorse, con annesso obbligo di restituzione.

    A mente del comma 9, prosegue la...

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