Ordinanza nº 138 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 2015

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione07 Luglio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 138

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

-- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione da parte del Presidente della Repubblica degli artt. l e seguenti del decreto presidenziale 26 luglio 1996, n. 81, integrato dal decreto presidenziale 9 ottobre 1996, n. 89, e modificato dal decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34, promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza-ricorso depositata in cancelleria il 5 febbraio 2015, ed iscritta al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2015, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che con ordinanza-ricorso del 19 gennaio 2015, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente della Repubblica, in riferimento alla deliberazione degli artt. l e seguenti del decreto presidenziale 26 luglio 1996, n. 81, concernente l’istituzione presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica di un Collegio giudicante di primo grado e di un Collegio di appello, decreto successivamente integrato dal decreto presidenziale 9 ottobre 1996, n. 89, e modificato dal decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34, recante la disciplina concernente il Collegio giudicante e il Collegio di appello competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nella parte in cui tali atti precludono l’accesso dei dipendenti del Segretariato della Presidenza della Repubblica alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro insorte con l’amministrazione di appartenenza;

che, in via subordinata, il conflitto viene sollevato in riferimento alla parte in cui le medesime norme regolamentari non consentono, contro le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali previsti da tali disposizioni, il ricorso in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione;

che la Corte di cassazione ha promosso il presente conflitto poiché ritiene tali atti lesivi di proprie prerogative costituzionali, lamentando in particolare la violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma, quest’ultimo in combinato disposto con la VI disposizione transitoria, 108, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione;

che le sezioni unite premettono di essere investite della decisione in ordine al ricorso proposto, ai sensi dell’art. 111 Cost., da alcuni dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per l’annullamento della decisione, resa il 17 aprile 2012, dal Collegio di appello della Presidenza della Repubblica, nell’ambito di un giudizio promosso dai medesimi dipendenti, al fine di ottenere il riconoscimento di somme maturate a titolo di indennità, nell’ambito del rapporto di lavoro intercorso con il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

che viene richiamata, in primo luogo, la sentenza del 17 marzo 2010, n. 6529, con la quale la stessa Corte di cassazione, a sezioni unite, ha affermato che il potere della Presidenza della Repubblica di riservare, mediante regolamento, alla propria cognizione interna le controversie in materia di impiego del personale ha fondamento costituzionale indiretto ed è stato in concreto esercitato – con i regolamenti emanati con i decreti presidenziali 24 luglio e 9 ottobre del 1996 − in modo da assicurare la precostituzione, l’imparzialità e l’indipendenza dei collegi previsti per la risoluzione delle suddette controversie, condizioni queste che presidiano l’esercizio della giurisdizione ordinaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito, «CEDU» o «Convenzione»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848;

che in questo contesto, evidenzia la Corte di cassazione, è quindi intervenuta la sentenza...

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