N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso e sull'atto di motivi aggiunti rubricati sub n. 2603 del 2007, proposti da Ndiaye Moussa e Ndiaye Massire, nella loro qualita' di preposto e titolare del Phone Center African Company, Diop Cheikh, titolare del Phone Center SA.SARA Comunication, Faye Mamdou, titolare dell'omonimo Phone Center, Mugnano Luisa, titolare del Phone Center International Phone Center, Ajaz Ahmad, titolare del Phone Center Park International,

Begam Must Shanaz, titolare del Phone Center Moon Phone Center, Thiam Assane, titolare del Phone Center Sweet Point e Uwaigboe Ebuwa, titolare del Phone Center Servizi Telefonici; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Mazzero e Cristina Cittolin, e domiciliati presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinello in Venezia, S. Polo n.

3080/L;

Contro il Comune di Conegliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio e nei confronti della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Zanon ed Emanuele Mio, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in S. Polo, n. 1429/b), per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo: dell'ordinanza n. 270, a firma del Sindaco di Conegliano, emessa il 25 settembre 2007 e notificata ai ricorrenti il 10, 11 e 12 ottobre 2007, avente a oggetto 'requisiti igienici, di pubblica sicurezza degli orari per l'attivazione di centri di telefonia in sede fissa (phone center)', nella parte in cui detta prescrizioni generali in materia (punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11), estese alle attivita' gia' insediate, e prevede che 'i phone center attualmente operanti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, entro novanta giorni a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio e/o dalla notifica. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al punto 7', a mente del quale 'in caso di inosservanza dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della presente ordinanza l'attivita' sara' sospesa per il periodo necessario al realizzo o al ripristino delle condizioni previste dai punti citati';

di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, e in particolare, per quanto occorra in parte qua, della d.G.R. 27 luglio 2006 n. 2346, pubblicata sul B.u.r. n. 74 del 22 agosto 2006, contenente le 'linee guida regionali in materia di requisiti igienici per l'attivazione di centri di telefonia in sede fissa (Phone Center)'; e per la condanna del Comune di Conegliano al risarcimento del danno;

quanto al 'ricorso per motivi aggiunti', per l'annullamento dell'ordinanza n. 357, emanata dal sindaco di Conegliano il 13 dicembre 2007 e notificata ai ricorrenti il 24-27 dicembre 2007, con la quale e' stato disposto: 1) di revocare la propria ordinanza n.

270 del 25 settembre 2007 e 2) di notificare copia della presente ordinanza agli esercenti le attivita' di 'phone center' presenti sul territorio comunale, unitamente alle disposizioni della legge regionale n. 32 del 30 novembre 2007..., affinche' gli stessi provvedano ad adeguarsi alle disposizioni in esse contenute; e per la condanna di comune e regione al risarcimento del danno; previa:

disapplicazione, nei limiti di cui in ricorso, delle norme della legge reg. Veneto n. 32 del 2007, per contrasto con norme del Trattato CEE; e/o declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza, in relazione agli articoli 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale delle norme della legge reg.

del Veneto n. 32 del 2007; e/o rinvio in via pregiudiziale della causa alla Corte di giustizia europea ex art. 234 del Trattato CEE.

Visto il ricorso introduttivo, notificato il 7 dicembre 2007 e depositato in segreteria il 29 dicembre 2007, con i relativi allegati;

Visto il 'ricorso per motivi aggiunti', notificato il 21 febbraio 2008 e tempestivamente depositato in segreteria, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 27 novembre 2008 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Mazzero per i ricorrenti e Mio per la Regione Veneto;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. - Nel ricorso introduttivo i ricorrenti espongono:

di essere titolari, da alcuni anni, delle relative ditte, e cio' in base a regolari licenze prefettizie per la conduzione di pubblici esercizi di internet point e phone center, e che, oltre a gestire centri di telefonia in sede fissa, svolgono attivita' di trasferimento all'estero di denaro (Money Transfer), quali sub-mandatari di Western Union;

che la classificazione piu' adeguata dell'attivita' svolta dai phone center e' quella di 'servizio di comunicazione elettronica', ex art. 2 Dir. 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE, definizione riprodotta nell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con d.lgs. n. 259 del 2003;

che l'art. 3, comma 2, del codice stabilisce che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e' di preminente interesse generale ed e' libera;

che i titolari dei phone center colpiti dall'ordinanza impugnata ricavano dal reddito prodotto il sostentamento per se' e per le rispettive famiglie e che nessuno di loro e' proprietario dei locali nei quali l'attivita' si svolge;

che l'attenzione del legislatore regionale e dell'autorita' amministrativa locale verso il fenomeno dei phone center si e' manifestata dapprima in Lombardia, dove e' entrata in vigore la legge reg. n. 6 del 2006, dedicata alla materia, e dove alcuni comuni hanno emesso ordinanze di contenuto restrittivo nei confronti dei phone center esistenti e regolarmente autorizzati dalla autorita' prefettizia;

che in Veneto, con l'impugnata ordinanza n. 270/07, emanata il 25 settembre 2007 e comunicata ai ricorrenti tra il 10 e il 12 ottobre 2007, in data, quindi, precedente a quella della approvazione della legge che regolamenta l'attivita' dei phone center, il sindaco di Conegliano ha dato disposizioni, per quanto qui piu' interessa, in materia di dimensioni dei locali, richiedendo il possesso dei requisiti prescritti non solo ai phone center di nuova apertura ma anche a quelli gia' esistenti: in particolare, l'art. 11 dell'ordinanza n. 270/07 dispone che 'i phone center attualmente operanti dovranno adeguarsi alle prescrizioni ... entro novanta giorni a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio e/o dalla notifica. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al punto 7', in base al quale 'in caso di inosservanza dei punti 1, 2, 3, 4, e 5 della presente ordinanza l'attivita' sara' sospesa per il periodo necessario al realizzo o al ripristino delle condizioni previste dai punti citati'.

Cio' esposto i ricorrenti, nell'impugnare l'ordinanza del Sindaco n. 270 del 2007 e, per quanto occorra, le linee-guida regionali emesse nel 2006, hanno dedotto numerose censure di illegittimita' ordinaria.

Prima che l'ordinanza sindacale n. 270/07 fosse esaminata dalla sezione in sede di sospensiva, il sindaco di Conegliano, con l'ordinanza n. 357/07, meglio in epigrafe indicata, ha revocato il provvedimento precedente e, contestualmente, ha disposto che gli esercenti le attivita' di phone center sul territorio comunale provvedano ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella citata legge reg. n. 32/07.

Avverso l'ordinanza n. 357/07 i ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti. Nell'atto di motivi aggiunti i ricorrenti segnalano, in via preliminare, che l'ordinanza sindacale n. 357/07, nel disporre che (anche) gli 'esercenti le attivita' di phone center' (esistenti) si adeguino alle disposizioni della legge reg. n. 32 del 2007, vale a dire che rispondano ai requisiti di cui agli articoli 4 e 9 della legge reg. n. 32/07 cit. (cfr. art. 12, commi da 1 a 3: ci si riferisce, in particolare, ai requisiti igienico-sanitari e dimensionali dei locali), e che cessi l'esercizio di altre attivita', non strettamente connesse alla telefonia (e il money transfer e' il...

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