Ordinanze Ordinaria nº 2334 da Council of State (Italy), 08 Maggio 2009

Data di Resoluzione08 Maggio 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

art. 33

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanze:2334/2009

Registro Generale: 2878/2009

Sezione Quarta

composto dai Signori: Pres. Costantino Salvatore
Cons. Armando Pozzi
Cons. Antonino Anastasi
Cons. Sandro Aureli
Cons. Vito Carella Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2009.

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

VESCHINI ALESSANDRO
rappresentato e difeso da: Avv. FULVIO CARLO MAIORCA
con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI, 142
presso STUDIO LEGALE MISIANI
contro
COMUNE DI PERUGIA
rappresentato e difeso da: Avv. MARIO CARTASEGNA
con domicilio eletto in Roma VIA MARIA CRISTINA N. 8
presso GOFFREDO GOBBI
e nei confronti di
PASTICCI ANDREA
rappresentato e difeso da: Avv. DONATELLA PANZAROLA
con domicilio eletto in Roma VIA ANTONIO BOSIO, 34
presso MARIA TERESA PAGANO
BILLERI IVANA
rappresentata e difesa dagli: Avv.ti FRANCESCO A. DE MATTEIS e MARCELLO CARDI
con domicilio eletto in Roma VIALE BRUNO BUOZZI N. 51
presso MARCELLO CARDI

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR UMBRIA - PERUGIA PRIMA SEZIONE, n. 787/2008, resa tra le parti, concernente RIMOZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

BILLERI IVANA
COMUNE DI PERUGIA
PASTICCI ANDREA

Udito il relatore Cons. Vito Carella e uditi, altresì, per le parti l'avvocato Misiani, su delega dell'avvocato Maiorca, l'avvocato Cartasegna, l'avvocato Pagano, su delega dell'avvocato Panzarola e l'avvocato De Matteis;

Considerato che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sono da condividere e che - al giudizio prognostico- l'impugnativa si rivela non suscettibile di positiva evoluzione nel merito;

Ritenuto, peraltro, che le ragioni di danno prospettate, a...

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