N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2008

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 314 del 2007, proposto dalla Almirall S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Notaricola, Diego Vaiano e Paolo Vaiano, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Piccinni, 150;

Contro la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Petrocelli, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52; il Ministero della salute - Dipartimento innovazione, nei confronti di Ratiopharm Italia S.r.l., e con l'intervento di Farmindustria - Associazione delle imprese del farmaco, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Gennaro Notaricola,

Diego Vaiano e Paolo Vaiano, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Piccinni, 150, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

della delibera dell'Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia del 4 gennaio 2007 con la quale, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39, e' stato fornito ai direttori generali delle Aziende U.S.L. ed ospedaliere, ai rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale, dei medici pediatri e dei farmacisti (Federfarma), nonche' all'Ordine dei medici e dei farmacisti l'elenco dei farmaci appartenenti alla categoria terapeutica degli 'Inibitori della pompa protonica' con il relativo prezzo di riferimento, calcolato sulla base del costo di euro 0,90 per DDD/die;

della nota prot. n. 24/35/ATP/3 del 2 gennaio 2007, citata nella delibera di cui sopra, non conosciuta dalla ricorrente, il cui contenuto sarebbe stato ribadito dalla delibera del 4 gennaio 2007;

della delibera dell'Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia del giorno 11 gennaio 2007, con la quale sono state fornite ulteriori precisazioni in ordine alle modalita' prescrittive valide per i farmaci appartenenti alla categoria degli inibitori della pompa protonica;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale agli atti impugnati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2008 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ditta farmaceutica istante ha impugnato una serie di atti della Giunta regionale e dell'Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia, Settore ATP, risalenti ai mesi di gennaio e febbraio 2007, in epigrafe meglio individuati, recanti modalita' prescrittive per gli inibitori della pompa protonica.

Con tali atti la Regione Puglia ha avviato la concreta attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39, a norma del quale, ai fini del contenimento della spesa sanitaria, 'a) Per la prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC AO2BC - inibitori della pompa protonica - devono essere osservate le seguenti modalita':

1) i medici di...

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