N. 126 ORDINANZA 22 - 30 aprile 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promossi dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro con due ordinanze del 23 ottobre 2006, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza con ordinanza del 31 gennaio 2007 e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Camerino con ordinanza del 28 aprile 2008, ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. 415, 416, 579 del registro ordinanze 2007 e al n. 287 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2007 e n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che con le due ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di appellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, al termine delle indagini, debba formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 del medesimo codice sia stata esclusa dal tribunale del riesame, e contro la decisione non sia stato proposto ricorso per cassazione, ne' siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini;

che il giudice a quo premette di essere investito della richiesta di rinvio a giudizio di persone alle quali era stata applicata, nel corso delle indagini preliminari, la misura cautelare della custodia in carcere: misura 'revocata' dal Tribunale del riesame per carenza della gravita' indiziaria, con ordinanze non...

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