Sentenze nº T-12/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 30 Aprile 2009

Data di Resoluzione30 Aprile 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-12/03

Nella causa T-12/03,

Itochu Corp., con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata dagli avv.ti Y. Shibasaki, G. van Gerven e T. Franchoo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. P. Hellström e dalla sig.ra O. Beynet, successivamente dal sig. F. Castillo de la Torre e dalla sig.ra Beynet, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento degli artt. 1, 3 e 5 della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell-articolo 81 [CE] e dell-articolo 53 dell-accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega - Nintendo) (GU 2003, L 255, pag. 33), nella parte in cui si riferiscono alla ricorrente, ovvero, in subordine, di riduzione dell-importo dell-ammenda inflitta alla medesima,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 20 maggio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

  1. Imprese in causa

    1 Nintendo Co., Ltd (in prosieguo: «NCL» o «Nintendo»), società quotata in borsa con sede in Kyoto (Giappone), è la capogruppo delle società Nintendo, specializzate nella produzione e distribuzione di console per videogiochi e di cartucce giochi da utilizzare con tali console.

    2 Le attività di Nintendo nello Spazio economico europeo (SEE) sono svolte, in taluni territori, da sue controllate al 100%, la prima delle quali è Nintendo of Europe GmbH (in prosieguo: «NOE» o «Nintendo»). All-epoca dei fatti NOE coordinava una parte delle attività commerciali di Nintendo in Europa ed era suo distributore esclusivo in Germania.

    3 Per gli altri territori Nintendo si avvale di esclusivisti indipendenti. The Games Ltd, per esempio, una divisione commerciale di John Menzies Distribution Ltd, controllata interamente da John Menzies plc, è stata nominata nell-agosto 1995 distributore esclusivo di Nintendo per il Regno Unito e l-Irlanda e tale è rimasta almeno fino al 31 dicembre 1997.

    4 Itochu Hellas EPE, le cui quote sono detenute o direttamente dalla ricorrente, Itochu Corp., società con sede e stabilimenti in Giappone, o da controllate di Itochu Corp. interamente di sua proprietà (fra cui Itochu Europe), è stata a sua volta distributore esclusivo indipendente di Nintendo in Grecia dal 14 maggio 1991 al 28 febbraio 1997.

  2. Procedimento amministrativo

    Accertamenti sull-industria dei videogiochi (caso IV/35.587 PO Video Games)

    5 Nel marzo 1995 la Commissione avviava un-indagine sull-industria dei videogiochi (caso IV/35.587 PO Video Games). Nell-ambito di tale indagine la Commissione rivolgeva a Nintendo, il 26 giugno e il 19 settembre 1995, domande di informazioni ai sensi dell-art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d-applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), chiedendo ragguagli in particolare sui distributori e le controllate di Nintendo, sugli accordi di distribuzione formalmente conclusi con tali imprese e sulle condizioni generali di vendita. NOE rispondeva a tali domande con lettere del 31 luglio e del 26 settembre 1995.

    Indagine supplementare specifica sul sistema di distribuzione di Nintendo (caso IV/35.706 PO Nintendo Distribution)

    6 Sulla scorta dei risultati preliminari la Commissione avviava, nel settembre 1995, un-indagine supplementare specifica sul sistema di distribuzione di Nintendo (caso IV/35.706 PO Nintendo Distribution).

    7 Nell-ambito di tale indagine la Commissione inviava a Nintendo, il 9 ottobre 1995, una richiesta di informazioni. Diverse riunioni in merito alla politica di distribuzione di Nintendo avevano luogo tra i rappresentanti di quest-ultima e la Commissione. Nintendo forniva peraltro più versioni degli accordi conclusi con taluni dei suoi distributori.

    Indagine susseguente alla denuncia depositata da Omega Electro BV (caso IV/36.321 Omega - Nintendo)

    8 Il 26 novembre 1996 Omega Electro, società attiva nel settore dell-importazione e della vendita di giochi elettronici, presentava una denuncia ai sensi dell-art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, concernente in particolare la distribuzione delle cartucce giochi e delle console Nintendo, nella quale lamentava precipuamente che nei Paesi Bassi Nintendo ostacolasse il commercio parallelo e applicasse un sistema di prezzi imposti. A seguito di tale denuncia la Commissione estendeva la sua indagine (caso IV/36.321 Omega - Nintendo). Il 7 marzo 1997 essa richiedeva informazioni a Nintendo e a John Menzies. Con risposta 16 maggio 1997 Nintendo ammetteva che taluni suoi accordi di distribuzione e condizioni generali di vendita contenevano restrizioni al commercio parallelo all-interno del SEE. Nell-ottobre 1997 la Commissione inviava a John Menzies una nuova domanda di informazioni; la società rispondeva il 1° dicembre 1997, fornendo delucidazioni sull-intesa in causa.

    9 Con lettera del 23 dicembre 1997 Nintendo informava la Commissione di aver preso coscienza di «un problema grave per il commercio parallelo all-interno della Comunità» ed esprimeva l-intenzione di cooperare con la Commissione.

    10 Il 13 gennaio 1998 John Menzies produceva ulteriori informazioni. Il 21 gennaio, il 1° aprile e il 15 maggio 1998 Nintendo inviava alla Commissione una serie di documenti. Il 15 dicembre 1998 aveva luogo una riunione tra la Commissione e rappresentanti di Nintendo nel corso della quale veniva sollevato il problema dell-eventuale risarcimento dei terzi pregiudicati dall-intesa.

    11 Dopo la sua ammissione di colpevolezza Nintendo adottava altres-

    misure per garantire l-osservanza del diritto comunitario in futuro ed offriva un indennizzo ai terzi danneggiati finanziariamente dal suo comportamento.

    12 Con lettera del 9 giugno 1999 la Commissione chiedeva a Itochu Hellas se i documenti che la riguardavano acquisiti agli atti dalla Commissione contenessero informazioni riservate. Nella medesima lettera la Commissione dichiarava, poi, di voler aprire un procedimento formale nei confronti di determinate società compresa Itochu Hellas.

    13 Il 26 aprile 2000 la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti a Nintendo e alle altre imprese interessate, in primis Itochu con copia a Itochu Hellas, per violazione dell-art. 81, n. 1, CE e dell-art. 53, n. 1, dell-Accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l-«accordo SEE»). Nintendo e le altre imprese interessate depositavano osservazioni scritte in risposta agli addebiti della Commissione, nelle quali chiedevano - Nintendo e diverse di tali imprese - l-applicazione della comunicazione della Commissione 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d-intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Nessuna delle parti richiedeva un-audizione formale. Nintendo non contestava la materialità dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.

    14 Il 28 luglio 2000 veniva inviata alla Commissione una risposta alla comunicazione degli addebiti a nome di Itochu e di Itochu Hellas. Ivi si osservava, in particolare, che, non esercitando né avendo esercitato alcun tipo di controllo sulle attività di Itochu Hellas, Hitochu doveva rimanere estranea al procedimento.

    15 Il 31 ottobre 2001 la Commissione richiedeva a Itochu Europe informazioni sullo statuto e sul funzionamento interno di Itochu Hellas e di Itochu Europe. La risposta, a nome di entrambe le società, veniva resa con lettera del 26 novembre 2001. Con lettera del 9 settembre 2002 la Commissione chiedeva a Itochu informazioni segnatamente sul suo rapporto di fine anno. La risposta perveniva con lettera del 27 settembre 2002.

  3. Decisione controversa

    16 Il 30 ottobre 2002 la Commissione adottava la decisione 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell-articolo 81 [CE] e dell-articolo 53 dell-accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega - Nintendo) (GU 2003, L 255, pag. 33; in prosieguo: la «Decisione»). Tale decisione veniva notificata a Itochu l-11 novembre 2002.

    17 La Decisione dispone in particolare quanto segue:

    «Articolo 1

    Le seguenti imprese hanno violato l-articolo 81, paragrafo 1, [CE] e l-articolo 53, paragrafo 1, dell-accordo SEE partecipando, nei periodi indicati in appresso, a un complesso di accordi e di pratiche concordate sui mercati delle console e delle cartucce per videogiochi compatibili con le console Nintendo, aventi l-oggetto e l-effetto di limitare le esportazioni parallele di console e cartucce Nintendo:

    (-)

    - Itochu (...), dal 16 dicembre 1991 al 28 febbraio 1997,

    (-).

    Articolo 3

    Alle imprese menzionate all-articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende per l-infrazione ivi indicata:

    (-)

    - Itochu (...), un-ammenda di 4,5 milioni di EUR,

    (-).

    Articolo 5

    Destinatari della presente decisione sono:

    (-)

    - Itochu (...)

    (-)».

    18 Per calcolare l-importo delle ammende la Commissione ha applicato, nella Decisione, il metodo descritto negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell-articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell-articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «Orientamenti»). Per contro, essa ha deciso di non tener conto della comunicazione sulla cooperazione data la natura verticale dell-infrazione.

    19 In primo luogo, la Commissione ha stabilito l-importo di base delle ammende in funzione della gravità e della durata dell-infrazione.

    20 A tal proposito, tenuto conto della natura dell-infrazione, del suo impatto sul mercato e dell-estensione del mercato geografico rilevante, la Commissione ha concluso innanzitutto che le imprese coinvolte avessero commesso una violazione molto grave.

    21 La Commissione ha indi ritenuto che...

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