Ordinanza nº 111 da Constitutional Court (Italy), 15 Giugno 2015

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione15 Giugno 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 111

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della delibera legislativa della Regione siciliana, approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 dicembre 2013 (disegno di legge n. 566-Stralcio I), recante «Norme in materia di IRFIS-FinSicilia s.p.a. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50» promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 23 dicembre 2013, depositato in cancelleria il 3 gennaio 2014 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 dicembre 2013 e depositato il 3 gennaio 2014, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 566-Stralcio I, recante «Norme in materia di IRFIS-FinSicilia s.p.a. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50», approvato dall’Assemblea regionale il 18 dicembre 2013;

che, secondo il ricorrente, il citato art. 4, modificando ed integrando l’art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 (Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali), avrebbe ampliato i soggetti beneficiari del fondo regionale di garanzia per il credito industriale istituito con detta legge, nonché le finalità imprenditoriali prima connesse agli investimenti e alla realizzazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica e adesso indeterminate, introducendo altresì una garanzia diretta ed immediata senza alcun limite, concessa sulle disponibilità del fondo unico istituito dall’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005);

che, in tal modo, la predetta disposizione violerebbe l’art. 97 della Costituzione in quanto non porrebbe alcun limite all’intervento pubblico nelle ipotesi di...

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