N. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2005

IL TRIBUNALE Pronunziando nel procedimento penale a carico di Costa Nicolo', imputato del reato di cui all'art. 1117 cod. nav.;

O s s e r v a La difesa eccepiva la questione di costituzionalita' dell'art.

461, comma 1 e 464, comma 3 c.p.p., per sospetta violazione dell'art.

6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, 24, secondo comma, 111, terzo comma della Costituzione avuto riguardo alla parte in cui l'imputato non puo', nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna, discostarsi dal rito prescelto nell'atto di opposizione stessa, atto da presentarsi a pena di inammissibilita' ex art. 461, comma 1 c.p.p., cosi' come modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, notificazione effettuata direttamente a mani dell'imputato senza che il detto termine di quindici giorni garantisca l'effettiva possibilita' dell'imputato stesso di effettuare, previa consultazione del difensore, la scelta tecnica vincolante per quanto al rito.

Quanto sopra, citava il difensore, in analogia alle statuizioni di cui alla sentenza n. 120/2002 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, c.p.p. nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato anziche' dall'ultima notificazione all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

Osservava infatti la Corte costituzionale, nella citata sentenza del 10 aprile 2002:

'Il nucleo centrale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. attiene appunto alla violazione del diritto alla difesa tecnica, in quanto la disciplina censurata e' congegnata in maniera tale che il termine stabilito a pena di decadenza per presentare richiesta di giudizio abbreviato puo' scadere senza che il difensore abbia potuto illustrare al proprio assistito le opzioni difensive rispettivamente collegate al giudizio abbreviato e alla celebrazione del dibattimento.

In effetti, l'essenziale funzione della difesa tecnica (sentenze n. 80 del 1984 e n. 125 del 1979), che postula il diritto dell'imputato di conferire con il difensore per predisporre le piu' opportune strategie difensive (vedi sentenze 212 del 1997 e a 216 del 1996) assume particolare incidenza...

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