N. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 9565 del 2008, proposto da Spadoni Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bellet, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flavio Stilicone n. 28;

Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del provvedimento in data 8 agosto 2008, ricevuto dal ricorrente il 12 agosto 2008, con cui stata rigettata la sua istanza di riammissione nel Corpo di Polizia penitenziaria, nonche' per la riammissione del ricorrente nel Corpo di Polizia penitenziaria, nel ruolo di originaria appartenenza e con l'anzianita' di servizio maturata alla data dell'effettivo reinserimento; e la condanna dell'amministrazione intimata alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dallo stesso maturate, a far corso dalla proposizione dell'ultima istanza rigettata, in ragione della mancata riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria e dello speculare mantenimento nel ruolo amministrativo e nella qualifica di 'operatore amministrativo B2'.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2009 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o Il sig. Spadoni e' stato arruolato nel Corpo di Polizia penitenziaria in data 3 luglio 1992, in qualita' di 'agente semplice'.

Essendogli stata diagnosticata la patologia di 'leucemia non linfoide in attuale quiescenza clinica' ed essendo stato ritenuto non idoneo allo svolgimento del servizio d'istituto, a decorrere dal 16 novembre 1994, e' stato trasferito, su sua domanda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 75, comma 1, e dell'art. 76 del d.lgs.

30 ottobre 1992, n. 443, al ruolo amministrativo dell'Amministrazione penitenziaria, con la qualifica di 'operatore amministrativo - V q.f.'.

Avendo poi conseguito la totale guarigione dalla suddetta patologia, come attestato con certificato medico del 14 febbraio 2006 prodotto in giudizio, con atto del 16 febbraio 2006, lo stesso ha chiesto di essere reintegrato nel Corpo di Polizia penitenziaria, atteso che era venuta meno l'unica causa che ne aveva determinato l'inidoneita' al servizio di istituto ed il suo trasferimento ai ruoli amministrativi.

Con fax dell'8 giugno 2006, detta istanza e' stata respinta, sull'assunto che, 'ai sensi dell'art. 42, comma 2 del d.lgs. n.

443/1992, il personale dispensato dal servizio per infermita' non puo' essere riammesso'.

Avendo il sig. Spadoni, con lettera del 14 febbraio 2007, assunta in data 16 febbraio 2007 al n. 0321 di prot., contestato il predetto provvedimento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale 26 gennaio 1994, n. 3, che sancisce l'inoperativita' della richiamata disposizione quando la dispensa dal servizio sia avvenuta per motivi di salute e l'infermita' sia successivamente venuta meno, e chiestone l'annullamento ed avendo poi, in data 1° agosto 2008, lo stesso reiterato l'istanza di riammissione nei ruoli della Polizia penitenziaria, con nota in data 8 agosto 2008...

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