Sentenza nº 2262 da Council of State (Italy), 14 Aprile 2009

Data di Resoluzione14 Aprile 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2262/2009

Reg.Dec.

N. 1316 Reg.Ric.

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1316/2004, proposto dal prof. Favaro Massimo, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Corrado Mauceri, Luciano Piacente e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo, in Roma al Viale Angelico n. 45;

contro

la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti S.A. Romano e N. Pedrazzoli con domicilio eletto in Roma, Viale XXI Aprile n. 11, presso l'Avv.to Sergio Panunzio;

il Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di Trento, non costituitosi;

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro-tempore, e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Trento, rappresentato e difeso dall'Avv. Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

la Arcidiocesi di Trento, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti prof. Salvatore Alberto Romano e Pier Giorgio Fia ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma al Viale XXI Aprile n. 11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Trentino Alto Adige - sez. di Trento- n. 396 del 6 novembre 2003, con la quale è stato rigettato l'originario ricorso del prof. Favaro avverso il provvedimento n. 71 del 26.02.2002 con il quale il Sovrintendente Scolastico della provincia Autonoma di Trento ha disposto l'esclusione del ricorrente dal concorso riservato per titoli, integrato da colloquio, per insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2600 del 12.10.2001, nonché in parte qua del bando di detto concorso e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Arcidiocesi di Trento, della Prov. Autonoma di Trento, del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trento;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2009 relatore il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg;

Uditi l'Avv. Buccellato, S. A. Romano, e l'Avv.to dello Stato Stigliano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. Il ricorrente, docente a tempo indeterminato nei ruoli della Provincia autonoma di Trento, è stato escluso per difetto dei requisiti professionali e di servizio dal concorso riservato per insegnante di religione cattolica indetto dalla suddetta Provincia autonoma per la copertura dei posti di ruolo istituiti con Legge provinciale n. 5 del 9 aprile 2001. Ha impugnato gli epigrafati atti di esclusione dinanzi al TAR del Trentino Alto Adige assumendone sostanzialmente la illegittimità in via derivata, per essere a suo dire illegittima sul piano costituzionale, sotto svariati profili, la citata Legge provinciale n. 5/01 in esecuzione della quale il concorso è stato bandito. Il Tar, con la sentenza suindicata, ha respinto il ricorso ritenendo la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata.

    Insorge avverso la detta sentenza col ricorso in esame il prof. Favaro, riproponendo sostanzialmente in questa sede all'indirizzo della presupposta legge provinciale le censure di illegittimità costituzionale già disattese dal giudice di prime cure. Resiste con controricorso l'Arcidiocesi di Trento.

    All'udienza del 17 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

  2. Il ricorso è infondato e va disatteso.

    Col primo motivo l'appellante, nel rilevare la illegittimità degli atti di non ammissione alla selezione per cui è giudizio, già inutilmente gravati in primo grado, ripropone il motivo della pretesa non conformità a Costituzione della presupposta Legge provinciale trentina (n. 5 del 2001), nella parte in cui (art.1) la stessa istituisce posti a tempo indeterminato di docente di religione cattolica nonché in quella (art.7) recante i requisiti professionali e di servizio del personale da immettere in ruolo in sede di prima applicazione della legge ed in particolare il giudizio di idoneità da parte dell'ordinario diocesano.

    Il motivo di gravame, disatteso...

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