Sentenza nº 78 da Constitutional Court (Italy), 13 Maggio 2015

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione13 Maggio 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 78

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), promossi dal Tribunale ordinario di Milano − sezione nona civile, con ordinanza del 27 gennaio 2014, dallo stesso Tribunale − sezione prima civile, con ordinanza dell’11 febbraio 2014 e sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanze del 1° aprile e del 9 maggio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 87, 130, 169 e 170 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 36 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti l’atto di costituzione di N. C. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2015 e nella camera di consiglio del 29 aprile 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Ugo Minneci e Emilio Negro per N. C. e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 27 gennaio 2014 (r.o. n. 87 del 2014), il Tribunale ordinario di Milano − sezione nona civile, chiamato a pronunciarsi su una istanza di ricusazione ex art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile – proposta nei confronti di un magistrato che, ai sensi dell’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), era stato designato a decidere sulla opposizione avverso l’ordinanza (di rigetto dell’impugnativa del licenziamento di una lavoratrice) da lui stesso emessa – ha sollevato, premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione incidentale di legittimità dei predetti artt. 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., e 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, «nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma 1 [rectius: art. 1, comma 51], l. n. 92 del 2012 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49».

    Premette il rimettente che «La morfologia strutturale dell’istituto processuale introdotto dalla l. 92/2012 corrisponde […] integralmente al codice genetico tipico dei procedimenti bifasici, in cui l’unico processo di merito è scandito da due fasi: una preliminare sommaria, e una (eventuale: se c’è opposizione) a cognizione piena». Per cui «Si versa, in buona sostanza, nell’ambito delle forme procedimentali che prevedono provvedimenti interinali a contenuto decisorio, cedevoli nel corso del successivo giudizio di merito», con riguardo alle quali «è notoriamente escluso che possa trovare applicazione l’obbligo dell’astensione, tant’è che, quando il Legislatore ha voluto esprimere una riserva, lo ha fatto in modo espresso».

    Ravvisa, appunto, in ciò la ragione per cui il legislatore del 2012 «ha escluso la necessità di un giudice (persona fisica) differente per la trattazione del giudizio di opposizione», disponendo che l’opposizione, di che trattasi, sia proposta con ricorso «da depositare dinnanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto».

    Osserva, però, che la fase di opposizione nell’esaminato processo, «pur non istituendo, in senso tecnico, un “grado” di giudizio», potrebbe «di fatto […] assume[re] valore impugnatorio con contenuto sostanziale di revisio prioris instantiae».

    Dal che, dunque, il sospetto che «La dinamica procedimentale così confezionata» comporti «violazione dell’art. 3, primo comma, della Costituzione, per la irragionevole diversità di disciplina rispetto all’ipotesi, sostanzialmente simile, prevista dall’art. 669-terdecies, secondo comma, cod. proc. civ., che ha introdotto un caso di incompatibilità del giudice in una ipotesi abbastanza analoga, per essere adottata quale tertium comparationis». E la possibilità che contrasti, altresì, con gli artt. 24 e 111 Cost., «per la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, sotto il profilo di esclusione della imparzialità del giudice».

    1.1.− Si è costituita, nel giudizio innanzi a questa Corte, la parte ricusante che ha sollecitato, in via principale, una decisione interpretativa di rigetto delle norme denunciate, sulla premessa di una esegesi delle stesse che vi ritenga riconducibile un obbligo di astensione per il magistrato, investito del giudizio di opposizione, ove egli abbia già pronunciato l’ordinanza opposta. In subordine, ha concluso per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale...

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