Ordinanza nº 73 da Constitutional Court (Italy), 30 Aprile 2015

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione30 Aprile 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 73

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Puglia 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni − Istituzione del fascicolo del fabbricato), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-23 luglio 2014, depositato in cancelleria il 24 luglio 2014 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 18-23 luglio 2014 e depositato il successivo 24 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Puglia 20 maggio 2014, n. 27, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni − Istituzione del fascicolo del fabbricato»;

che – premesso che gli scopi cui tende la legge regionale (tra cui quello di tutela del patrimonio edilizio dal rischio sismico) sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente in materia di «protezione civile» e di «governo del territorio», riconosciuta dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, alle Regioni nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dallo Stato – il ricorrente deduce, in primo luogo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, che (nei suoi 5 commi), fornisce le definizioni di fabbricato, di aggregato di fabbricati, di fabbricati di nuova costruzione, di fabbricati esistenti, e di proprietari, nel caso di costruzioni esistenti o nuove costruzioni;

che, secondo la difesa dello Stato, tali definizioni contrastano con quelle di «costruzione» e di «proprietario» previste dalla legislazione statale, che costituiscono il presupposto per lapplicazione delle stesse a tutela di interessi unitari, quali certamente sono quelli sottesi alla legge regionale in esame; e, tra queste, il...

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