Ordinanza nº 62 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 2015

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione16 Aprile 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 62

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2013), promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 26 febbraio 2013, depositato in cancelleria l’8 marzo 2013 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 febbraio 2013, e depositato in cancelleria il successivo 8 marzo (iscritto al n. 41 del registro ricorsi dell’anno 2013), la Regione autonoma Sardegna ha promosso, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), in riferimento all’art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

che, ad avviso della difesa regionale, tale disposizione, prevedendo che le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale siano di fatto riservate all’erario, il quale le impiega per finanziare la riduzione della pressione fiscale, acquisisce alla disponibilità dello Stato maggiori entrate che dovrebbero essere di spettanza regionale;

che, viceversa, le risorse derivanti dal recupero dell’evasione fiscale, se riferite a presupposti d’imposta maturati nel territorio regionale, sono comuni entrate erariali che non sono state acquisite dalla finanza pubblica solo per una patologia del sistema e che, dopo il loro recupero, non possono essere distratte in favore dello Stato;

che, dunque, l’art. 1, comma 299, della legge n. 228 del 2012 contrasta con lart. 8 dello statuto di...

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