Ordinanza nº 62 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 2015
Relatore | Paolo Grossi |
Data di Resoluzione | 16 Aprile 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 62
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2013), promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 26 febbraio 2013, depositato in cancelleria l8 marzo 2013 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2013.
Visto latto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi lavvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e lavvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 febbraio 2013, e depositato in cancelleria il successivo 8 marzo (iscritto al n. 41 del registro ricorsi dellanno 2013), la Regione autonoma Sardegna ha promosso, tra laltro, questione di legittimità costituzionale dellart. 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), in riferimento allart. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
che, ad avviso della difesa regionale, tale disposizione, prevedendo che le maggiori entrate derivanti dallattività di contrasto dellevasione fiscale siano di fatto riservate allerario, il quale le impiega per finanziare la riduzione della pressione fiscale, acquisisce alla disponibilità dello Stato maggiori entrate che dovrebbero essere di spettanza regionale;
che, viceversa, le risorse derivanti dal recupero dellevasione fiscale, se riferite a presupposti dimposta maturati nel territorio regionale, sono comuni entrate erariali che non sono state acquisite dalla finanza pubblica solo per una patologia del sistema e che, dopo il loro recupero, non possono essere distratte in favore dello Stato;
che, dunque, lart. 1, comma 299, della legge n. 228 del 2012 contrasta con lart. 8 dello statuto di...
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