N. 101 ORDINANZA 1 - 2 aprile 2009
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:
Presidente: Francesco AMIRANTE;
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Kondaj Enkeleda contro il Comune di Rho con ordinanza del 6 giugno 2008, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
Udito nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 6 giugno 2008 il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione:
che il censurato art. 7, introducendo l'art. 98-bis nella legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), dispone che 'i Comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali e' ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui e' in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilita' di aree per parcheggi, nonche' alla compatibilita' con le altre funzioni urbane e con la viabilita' di accesso' (comma 1);
che il successivo comma 2 del medesimo art. 98-bis introdotto dal censurato art. 7 prevede che 'le determinazioni di cui al comma 1 sono operate dai comuni negli atti di PGT, ovvero, fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, con variante allo strumento urbanistico vigente da assumersi ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 23 del 1997 che trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera
i)';
che, ai sensi del comma 3 dello stesso art...
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