N. 96 ORDINANZA 1 - 2 aprile 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Rizzani de Eccher s.p.a. e Poste Italiane s.p.a. ed altri, con ordinanza del 2 luglio 2008, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di Poste Italiane s.p.a., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 2 luglio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni);

che, nel giudizio principale, la societa' attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito in relazione alla spedizione di un piego postale a mezzo del servizio di posta celere, asseritamente cagionato dal comportamento negligente dei dipendenti della Poste Italiane s.p.a. e detta fattispecie, secondo il rimettente, sarebbe disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, il quale stabilisce che il gestore del servizio 'non incontra alcuna responsabilita' per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge';

che, ad avviso del giudice a quo, il citato art. 6 violerebbe l'art. 3 Cost., poiche' la trasformazione dell'Ente Poste italiane in societa' per azioni renderebbe ingiustificata la limitazione della responsabilita' del gestore del servizio e realizzerebbe una irragionevole disparita' di trattamento tra imprenditori commerciali, in quanto detta limitazione e' stabilita 'in favore...

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