N. 95 ORDINANZA 1 - 2 aprile 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile in combinato disposto con l'art. 2729 del codice civile, promosso dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Lo Monte Caterina e la Furlan s.r.l. con ordinanza del 5 maggio 2008, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale di Torino - nel corso di giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, in cui la madre del debitore ha rivendicato la proprieta' dei beni pignorati e chiesto la sospensione dell'esecuzione, adducendo che i beni, oggetto di pignoramento, arredavano, da tempo, la casa coniugale di lei e del marito, nonche' l'impossidenza del di lei figlio, attuale debitore esecutato - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 del codice di procedura civile e 2729 del codice civile, nella parte in cui vieta la prova per presunzioni semplici, anche quando l'esistenza del diritto di proprieta' del terzo sui beni pignorati sia resa verosimile dal rapporto di convivenza tra terzo-genitore e figlio, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;

che il rimettente espone che l'opponente non ha prodotto documenti, con data certa anteriore al pignoramento, che provino la proprieta' dei beni pignorati, e quindi si affida alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ.;

che, tuttavia, l'art. 621 cod. proc. civ., che vieta la prova per testi per comprovare che i beni mobili siano di proprieta' del terzo opponente, esclude, implicitamente e automaticamente, la prova per presunzioni, di cui all'art. 2729 cod. civ., per il divieto legale, di cui al secondo comma di quest'ultimo articolo;

che la circostanza che il terzo non possa invocare la prova per presunzioni e comunque che tale prova non possa essere utilizzata dal giudice, e' principio affermato costantemente dalla Corte di...

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