LEGGE REGIONALE 7 novembre 2008, n. 14 - Misure per migliorare la qualita' della vita dei pazienti in terapia anticoagulante.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 93 dell'11 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione del Veneto predispone progetti-obiettivo azioni programmate e tutte le iniziative idonee dirette a fronteggiare le malattie congenite e/o acquisite che comportano trombofilie e che richiedono un permanente monitoraggio della coagulazione associata alla prescrizione giornaliera della terapia anticoagulante.

  1. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:

    1. al miglioramento della qualita' delle cure per i cittadini che eseguono terapia cronica con anticoagulanti orali o eparina;

    2. alla prevenzione delle complicanze emorragiche e trombotiche;

    3. a migliorare l'educazione e la conoscenza sociale generale per la conduzione della terapia con farmaci anticoagulanti;

    4. a favorire l'educazione sanitaria del cittadino in terapia con farmaci anticoagulanti e della sua famiglia;

    5. a provvedere all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi;

    6. ad acquisire coagulometri portatili, per pazienti che si trovino in particolari condizioni di necessita' cliniche e logistiche individuate dai centri di sorveglianza in accordo con i medici curanti.

      Art. 2.

      Terapia con farmaci anticoagulanti 1. Ai fini della prevenzione delle complicanze e della corretta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari e gli altri eventuali strumenti di programmazione indicano alle aziende ULSS, sentito l'istituto superiore di sanita', gli interventi operativi piu' idonei per:

    7. individuare le patologie che necessitano di terapia con farmaci anticoagulanti;

    8. programmare gli interventi sanitari su tali patologie.

      Art. 3.

      Centri di sorveglianza per la terapia anticoagulante (CSA) 1. Le aziende ULSS, presso le quali sono istituiti i centri di sorveglianza per la terapia anticoagulante (CSA), provvedono a fornire gratuitamente, ai cittadini che ne abbiano bisogno, la necessaria terapia con farmaci anticoagulanti oltre che agli eventuali presidi sanitari che si rendano necessari.

  2. Ad ogni cittadino affetto da patologia che richiede la terapia cronica con farmaci anticoagulanti e' fornita, a cura dell'azienda sanitaria in cui il paziente risiede, una tessera personale.

  3. Tutti i pazienti in possesso della tessera personale hanno diritto, dietro prescrizione medica, alla erogazione gratuita delle...

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