Ordinanza nº 285 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 2014

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione17 Dicembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 285

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-12 agosto 2014, depositato in cancelleria il 14 agosto 2014 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 agosto 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale);

che è stato censurato in particolare l’art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 8 del 2014, il quale − nel modificare l’art. 1, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) − prevede che «Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.»;

che è stata inoltre denunciata l’illegittimità dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge reg. Calabria n. 8 del 2014, il quale, nel modificare l’art...

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