Ordinanza nº 285 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 2014
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 17 Dicembre 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 285
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-12 agosto 2014, depositato in cancelleria il 14 agosto 2014 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.
Udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 agosto 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale);
che è stato censurato in particolare l’art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 8 del 2014, il quale − nel modificare l’art. 1, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) − prevede che «Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.»;
che è stata inoltre denunciata l’illegittimità dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge reg. Calabria n. 8 del 2014, il quale, nel modificare l’art...
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