LEGGE 14 agosto 2008, n. 3 - Norme per il recupero e il riconoscimento della valenza storica dei mercati sulle aree pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Siciliana Parte I n. 38 del 18 agosto 2008) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione persegue la finalita' della promozione, valorizzazione e conservazione, anche della memoria, dei mercati storici su aree pubbliche dei centri storici e del commercio ad essi collegato, attraverso il riconoscimento del loro valore storico, socio-economico e culturale.

Art. 2.

Riconoscimento del mercato storico 1. La disciplina dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento dei mercati storici e' adottata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

  1. L'iniziativa per il riconoscimento e' attribuita ai seguenti soggetti:

    1. regione, comuni, province e camere di commercio;

    2. istituzioni culturali, accademiche e scolastiche;

    3. operatori commerciali in aree pubbliche e loro associazioni di categoria.

    Art. 3.

    Promozione e valorizzazione dei mercati storici 1. La Regione favorisce iniziative di promozione e valorizzazione dei mercati storici riconosciuti, con il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti indicati al comma 2 dell'art. 2.

    Art. 4.

    Mantenimento della sede storica del mercato 1. I comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici...

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