Sentenza nº 270 da Constitutional Court (Italy), 03 Dicembre 2014

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione03 Dicembre 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 270

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 292, comma 1, e comma 2, lettera c), e 309, comma 9, del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione del riesame, con ordinanze del 13 e del 14 novembre 2013, iscritte ai nn. 29 e 30 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione del riesame, con ordinanza del 13 novembre 2013 (r.o. n. 29 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, secondo e sesto comma, 24, e 13, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto degli artt. 292 c. 1-2 lett. c) e 309 c. 9 c.p.p. nella parte in cui esclude la nullità della motivazione e consente il potere integrativo del Tribunale del riesame nelle ipotesi di ordinanza cautelare la cui motivazione sulla gravità indiziaria coincide integralmente con la comunicazione di reato della polizia giudiziaria, recepita per relationem nel provvedimento cautelare».

    Il Tribunale rimettente premette di essere investito, in sede di giudizio di rinvio, della richiesta di riesame avverso l’ordinanza del 9 febbraio 2013, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bergamo aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere, per il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione «ai danni di plurime donne», in concorso con altre persone.

    Nel motivare sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice per le indagini preliminari si era limitato a riportare i contenuti della comunicazione di reato della polizia giudiziaria, ivi comprese le sintesi dell’attività di intercettazione, escludendo «la contestata ipotesi associativa», e, in seguito alla richiesta di riesame, il Tribunale del riesame di Brescia, aveva dichiarato la nullità del provvedimento cautelare per difetto di motivazione, perché il giudice per le indagini preliminari aveva operato un rinvio recettizio alla comunicazione di reato della polizia giudiziaria, riportandola integralmente, anche per la parte riguardante la posizione del ricorrente, «senza mediazioni intellettive ed elaborative ulteriori».

    Secondo il Tribunale del riesame, una siffatta tecnica redazionale, oltre a non rispettare le condizioni per un legittimo ricorso alla motivazione per relationem, era tale da pregiudicare la funzione di terzietà del giudice e «in ogni caso non si rintracciava nel provvedimento cautelare alcuna argomentazione logico-giuridica relativa all’idoneità degli elementi raccolti dalla p.g.».

    In seguito al ricorso del pubblico ministero, la Corte di cassazione, con sentenza n. 29772 del 20 giugno 2013, aveva annullato l’ordinanza in questione, rinviando al Tribunale del riesame di Brescia per un nuovo esame.

    La Corte di legittimità, interpretando sistematicamente gli artt. 292, comma 1, e comma 2, lettera c), e 309, comma 9, cod. proc. pen., aveva affermato che il tribunale del riesame può dichiarare la nullità del provvedimento cautelare «solo nei casi di carenza grafica dell’ordinanza del G.I.P. o di giustificazione della misura mediante l’impiego di clausole di stile ed un generico rinvio alle risultanze delle indagini», dovendo in ogni altro caso avvalersi del potere integrativo della motivazione, con accesso diretto al materiale indiziario.

    Il Tribunale rimettente ritiene che il «connotato vincolante del dictum della Corte di cassazione» gli precluda «ulteriori valutazioni in punto di nullità ex artt. 292 e 309 c.p.p.», imponendogli il passaggio alla successiva valutazione di merito della vicenda, e afferma di essere legittimato, quale giudice del rinvio, ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen., a sollevare questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto degli artt. 292, c. 1-2 lett. c) e 309 c. 9 c.p.p.» nei termini sopra indicati. Aggiunge che, al fine di negare la rilevanza della questione, non potrebbe obiettarsi che resta pur sempre in capo al citato tribunale, quale giudice del rinvio, la possibilità di ribadire la nullità dell’ordinanza cautelare, ritenendo che la motivazione di essa si risolva in clausole di stile e in un generico rinvio alle risultanze delle indagini. Infatti, una volta ritenuta idonea ed immune da vizi la tecnica redazionale di integrale recepimento dell’atto di polizia giudiziaria, ogni contraria affermazione tendente a una dichiarazione di nullità per difetto di motivazione costituirebbe una violazione del principio di diritto.

    Ciò posto, secondo il Tribunale rimettente, sussisterebbe la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., che impone un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, e dell’art. 13, secondo comma, Cost., secondo cui ogni forma di restrizione della libertà...

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