Sentenza nº 627 da C.G.A.R. Sicilia, 19 Novembre 2014

Data di Resoluzione19 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marco Lipari, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 00280/2014, resa tra le parti, concernente impugnazione dell'atto di proclamazione del Sindaco del Comune di Messina

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2014, proposto da:

Currò Alessia, Venuti Giovanna, Cocivera Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Silvano Martella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandra Allotta in Palermo, via Trentacoste, 89;

Comune di Messina, non costituitosi;

Assessorato Regionale Enti Locali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via De Gasperi, 81;

Accorinti Renato, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova, 76;

Calabrò Felice, Barrile Fortunato, Versaci Salvatore, non costituitisi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Enti Locali e di Renato Accorinti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati S. Martella, avv. di Stato Quiligotti e A. Merlo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Gli appellanti impugnano la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, che ha dichiarato inammissibili, per la genericità delle censure formulate, l'assenza di un principio di prova ed il carattere essenzialmente esplorativo, il ricorso ed i motivi aggiunti dai medesimi, in qualità di cittadini elettori, proposti per l'annullamento dell'atto di proclamazione a Sindaco del Comune di Messina del 25 giugno 2013, nonché dei verbali dell'Ufficio centrale elettorale e dei verbali delle operazioni elettorali del primo turno del 9 e 10 giugno 2013.

I predetti richiamano l'esito delle votazioni e le censure proposte in primo grado, sintetizzabili come segue.

Chiuse le operazioni elettorali del primo turno, nei successivi giorni 12 e 13 giugno 2013, l'Ufficio centrale aveva proceduto alle operazioni di verifica, ritenuto non raggiunta da nessun candidato la maggioranza assoluta di 41.512 voti, su un totale di 83.022 voti riconosciuti validi, ed indicato i due candidati ammessi al secondo turno: Felice Calabrò, collocatosi al primo posto con 41.453 voti validi (e che, dunque, aveva mancato l'elezione al primo turno per 59 voti), e Renato Accorinti, collocatosi al secondo posto con 19.939 voti validi. Al secondo turno, quest'ultimo aveva riportato il maggior numero di voti.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata denunciata l'illegittimità delle operazioni elettorali relativa al primo turno, con riverbero su quelle relative allo svolgimento del turno di ballottaggio conclusesi con la proclamazione a Sindaco del candidato Accorinti, per violazione di legge (in particolare degli artt. 36, 37, 49, 50, 51, 52 e 54 del decreto del Presidente della Regione 20.08.1960, n. 3, anche in combinato disposto con l'art. 8 della legge regionale 26.08.1992, n. 7) ed eccesso di potere sotto vari profili. Si lamentava che l'Ufficio centrale, avendo constatato per un cospicuo numero di sezioni elettorali situazioni quali: la mancanza del verbale o l'esistenza solo di quello trasmesso alla segreteria del Comune, la mancata compilazione del verbale, la mancata indicazione dei voti destinati al sindaco, la presenza nel verbale di cancellature e correzioni, la mancata compilazione della pag. 42 ovvero la non concordanza tra quanto riportato a pag. 41 e quanto riportato a pag. 42, avesse omesso di indicare un criterio predeterminato di verifica e proceduto invece volta per volta, in maniera diversa, in alcuni casi acquisendo le c.d. comunicazioni CED, prive di ufficialità ed inattendibili, e ritenendo, in altri casi, di aprire i plichi contenenti le tabelle di scrutinio. Queste ultime erano state esaminate solo per le sezioni 40, 47, 73, 86, 121, 138, 147, 192, 228, 234, 242, 173, ma non per le sezioni 51, 68, 84, 103, 106, 122, 123, 129, 142, 154, 155, 161, 162, 166, 174, 177...

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