Sentenza nº 635 da C.G.A.R. Sicilia, 20 Novembre 2014

Data di Resoluzione20 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marco Lipari, Presidente

Ermanno de Francisco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 00769/2013, resa tra le parti, concernente ordine di rimozione immediata di una vetrata.

sul ricorso numero di registro generale 949 del 2013, proposto da:

Società San Michele s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Katia Taibi e Salvatore Catalano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Palermo, via Galletti, 111;

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania e Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via De Gasperi, 81;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania e di Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti l'avvocato S. Catalano e avv. di Stato Ciani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - La sentenza oggetto di impugnazione ha respinto il ricorso proposto dalla società odierna appellante per l'annullamento del provvedimento di data 29.7.2010 n. 1197 con il quale la Soprintendenza ai beni culturali di Catania le aveva ordinato, ai sensi dell'art. 160 del d.lgs. n. 42 del 2004, l'immediata rimozione di una vetrata nell'immobile denominato ?Palazzo Nicotra? in Catania, vincolato con d.m. del 30.5.1989, e per il risarcimento dei danni, o in subordine, il ristoro delle spese sostenute per la realizzazione della vetrata e dei costi della relativa rimozione.

Il provvedimento di rimozione della chiusura vetrata della loggia era stato adottato ?considerate le caratteristiche materiche e dimensionali dei profili di acciaio utilizzati, di notevole impatto visivo, e la realizzazione di una scossalina che copre la cornice delle arcate?, puntualizzando che avrebbe potuto ?approvarsi una nuova vetrata che, adottando...

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