Sentenza nº 633 da C.G.A.R. Sicilia, 19 Novembre 2014

Data di Resoluzione19 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marco Lipari, Presidente

Ermanno de Francisco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO :Sezione II n. 00764/2013, resa tra le parti, concernente operazioni elettorali relative all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale di Raffadali del maggio 2012.

sul ricorso numero di registro generale 489 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Impiduglia Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Daina, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Palermo, via Notarbartolo, 5;

Comune di Raffadali, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi;

Prima Sottocommissione elettorale circondariale di Agrigento, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via De Gasperi, 81;

Casa' Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Buscaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniela Salerno in Palermo, via Sferracavallo, 89/A;

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Casà Salvatore e della 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di Agrigento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati E. Daina, L. Di Salvo su delega di F. Buscaglia e l'avv. di Stato Pollara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - Con il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, il signor Domenico Imipiduglia, nella qualità di cittadino elettore del Comune di Raffadali ha chiesto l'annullamento: a) del verbale, predisposto in data 12 maggio 2012 dall'Ufficio centrale elettorale, delle operazioni elettorali relative alle elezioni amministrative tenutesi il 6 e 7 maggio 2012 per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Raffadali, nella parte in cui non è stato attribuito alla lista n. 2 ?UDC ? Casini ? Unione di Centro? alcun seggio per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento; b) dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12; c) dei provvedimenti della Sottocommissione elettorale circondariale con i quali è stata disposta l'ammissione alla competizione elettorale delle seguenti liste, che non hanno superato la soglia di sbarramento: lista n. 5 ?Società Civile Raffaladese?, lista n. 8 ?API ? Alleanza per l'Italia?, lista n. 10 ?Partito delle Rivoluzione ? Laboratorio Sgarbi?, lista n. 14 ?Per la Sinistra ? Comunisti Italiani?, lista n. 15 ?Nuova Raffadali?. Ha, quindi, chiesto il rinnovo delle operazioni di verbalizzazione e di scrutinio relative alla sezioni 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e la correzione del risultato elettorale nella parte in cui non è stato attribuito alcun seggio alla lista n. 2 e nelle parti in cui sono stati erroneamente assegnati i voti conseguiti dalla liste e dai candidati alla carica di Consigliere comunale.

L'adito Tar, dopo aver espletato istruttoria, ha respinto il ricorso, previa estromissione dal giudizio della Prefettura ? Ufficio territoriale del Governo di Agrigento e della 1^ Sottocommissione elettorale circondariale di Agrigento.

Il primo giudice ha ritenuto, in sintesi:

- quanto al motivo, finalizzato ad abbassare la soglia di sbarramento, volto a contestare la ammissione delle cinque liste predette, che le censure erano o palesemente infondate (per mancata specificazione degli elementi di confondibilità tra simboli appartenenti a liste diverse; per sussistenza dei mandati dei rappresentanti del partito o gruppo) ovvero fondate su mere supposizioni del ricorrente e come tali implicanti una verifica di tipo esplorativo;

- quanto al motivo secondo cui il risultato della competizione sarebbe stato alterato per effetto di irregolarità nell'attribuzione e trascrizione dei voti alle liste ed ai candidati alla carica di Consigliere comunale commesse dai seggi elettorali sopraindicati, che, sulla scorta della verifica degli atti e documenti elettorali acquisiti a seguito di ordinanze istruttorie, la sommatoria dei dati numerici estrapolati dal ricorrente dai verbali di sezione si rivelava inconducente rispetto alle conclusioni dal medesimo prospettate in ordine alla irregolarità della attribuzione dei voti, perché fondata sull'erroneo presupposto della necessaria equivalenza fra dati numerici in ordine ai quali...

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