Sentenza nº 636 da C.G.A.R. Sicilia, 20 Novembre 2014

Data di Resoluzione20 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marco Lipari, Presidente

Ermanno de Francisco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE II n. 02329/2013, resa tra le parti, concernente operazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Partinico

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2014, proposto da:

Agostino Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Palermo, via Oberdan 5;

Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi;

Eleonora Rappa, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Finazzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fragapani in Palermo, via Noto 12;

Ottavio Lo Cricchio, non costituitosi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e appello incidentale di Eleonora Rappa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati G. Rubino e F. Stallone su delega di A. Finazzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - L'odierno appellante ha impugnato, con il ricorso di primo grado, i verbali relativi alle operazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di Partinico, svoltesi in data 9/10 giugno 2013; tanto nella qualità di candidato della lista ?Partinico Protagonista? classificatosi in quinta posizione, con voti 130, e così secondo tra i non eletti, posteriormente a Lo Cricco Ottavio, quarto con 131 voti, e a Rappa Eleonora, ultima eletta con voti 155.

Con la sentenza in epigrafe, il Tar adito, previa reiezione della richiesta di estromissione formulata dalla resistente Rappa Eleonora, ha respinto il ricorso, ritenendo meramente esplorativa e comunque infondata la censura con la quale si contestava l'illegittimità delle operazioni elettorali nelle sezioni 1, 6 e 8 desunta dalla non corrispondenza, per uno scarto complessivo di 27 voti, tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei voti assegnati ed inammissibili, perché non corroborate da un sufficiente, per quanto attenuato, principio di prova le...

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