Sentenza nº 634 da C.G.A.R. Sicilia, 20 Novembre 2014

Data di Resoluzione20 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marco Lipari, Presidente

Ermanno de Francisco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE III n. 00904/2013, resa tra le parti, concernente graduatoria relativa alle prove per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria

sul ricorso numero di registro generale 947 del 2013, proposto da:

Elisa Restivo, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tafuri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo 5;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica e Università degli studi di Catania, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via De Gasperi, 81;

Chiara Alfia Ferrara, non costituitasi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli studi di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti l'avvocato G. Immordino su delega di L. Tafuri e avv. di Stato Ciani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - L'odierna appellante ha preso parte, in data 4.9.2012, alla prova per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria presso le sedi aggregate delle università di Catania, Catanzaro, Messina e Palermo, indetta con decreto ministeriale n. 196 del 28.6.2012.

Con il ricorso di primo grado ha impugnato la graduatoria, che la vedeva occupare, con punti 32,00 la posizione n. 2.151, a fronte di 1.175 posti disponibili, poi elevati a 1.206, deducendo:

-1) violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili lamentando che i quesiti 5, 42, 45 e 53 sarebbero altamente specialistici e non rientranti nei programmi ministeriali relativi alle discipline scientifiche della biologia, chimica, fisica e matematica di cui all'allegato A del d.m. 28 giugno 2012, n. 196 ed i quesiti 5, 26 e 33 sarebbero sostanzialmente...

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