Sentenza nº 640 da C.G.A.R. Sicilia, 20 Novembre 2014

Data di Resoluzione20 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marco Lipari, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore

Gabriele Carlotti, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE IV n. 00351/2014, resa tra le parti, concernente affidamento appalto;

sul ricorso numero di registro generale 300 del 2014, proposto da:

Impresa Urania Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Libertà 171;

Impresa Co.Ge.Mar. Srl, rappresentata e difesa dagli Avv. Filippo Lattanzi e Salvatore Iacuzzo, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, in Palermo, via F. Cordova 76;

Comune di Gualtieri Sicaminò, non costituito;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Impresa Co.Ge.Mar. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli Avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Filippo Lattanzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando pubblicato nell'ottobre del 2011 il comune messinese di Gualtieri Sicaminò ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di consolidamento del centro abitato della frazione Soccorso, da aggiudicarsi col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando prevedeva, tra l'altro, a pena inammissibilità l'obbligo per i concorrenti di proporre varianti migliorative rispetto alla soluzione progettuale individuata ex ante dal comune.

All'esito della procedura si classificava al primo posto l'Urania s.r.l. con punti 73,2 seguita dalla Cogemar s.r.l. con punti 57,919.

Cogemar ha quindi impugnato gli atti di gara con ricorso al TAR Catania, avanti al quale si è costituita Urania, proponendo a sua volta ricorso incidentale escludente.

A sostegno dell'impugnazione principale Cogemar ha dedotto:

  1. che il progetto di Urania non conteneva modifiche migliorative;

  2. che il progetto Urania non era stato regolarmente sottoscritto da un professionista abilitato;

  3. che la valutazione della Commissione sul merito tecnico delle offerte era immotivata;

  4. che i componenti della commissione aggiudicatrice non erano stati sorteggiati come previsto dal bando e dalla normativa di riferimento;

  5. che nei verbali della commissione non erano state indicate modalità di custodia dei plichi atte a preservarne l'integrità.

    A sostegno dell'impugnazione incidentale Urania ha dedotto:

  6. che i tre soci paritari al 33% di Cogemar non avevano reso le dichiarazioni sui requisiti soggettivi;

  7. che le dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa riguardanti i pregiudizi penali erano state rese lacunosamente;

  8. che il progetto di Cogemar non conteneva la variante migliorativa.

    In sede incidentale l'adito Tribunale etneo, con ordinanza n. 729/2012, ha respinto l'istanza di sospensiva prodotta da Cogemar; ma tale pronuncia cautelare è stata riformata da questo Consiglio con ordinanza n. 531/212.

    In sede di merito il Tribunale ha affidato una complessiva verificazione ad un docente del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale dell'Università di Catania.

    All'esito dell'istruttoria il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto in toto il ricorso incidentale di Urania ed ha accolto il ricorso principale di Cogemar con riferimento alla prima censura (a) sopra sintetizzata.

    In sostanza, quanto ai punti centrali della controversia, il Tribunale ha ritenuto che il progetto Cogemar contenesse effettivamente la variante migliorativa, al contrario di quello della aggiudicataria Urania.

    La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello all'esame da Urania, la quale ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'esecutività, deducendo due motivi di impugnazione volti a contrastare quanto statuito dal TAR sul punto sostanziale e non riproponendo, invece, le censure relative alle omesse o carenti dichiarazioni.

    A sostegno dell'impugnazione Urania ha presentato una nuova perizia giurata, differente da quella depositata in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT