Sentenza nº 4630 da Council of State (Italy), 11 Settembre 2014

Data di Resoluzione11 Settembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO ? ROMA -SEZIONE III, n. 2038/2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico a due posti di dirigente di II fascia -Area VIII;.

sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2013 proposto da:

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (AVCP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sacerdoti Roberto, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti e Alessandra Bettoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, piazza del Fante, 10;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Sacerdoti Roberto;

vista l'ordinanza cautelare di accoglimento della istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, n. 1641 del 2013;

vista la memoria difensiva depositata dall'appellato;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del 22 luglio 2014 il cons. Marco Buricelli e udite per le parti le avvocatesse Lumetti per l'appellante e Bettoni per l'appellato;

Premesso e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

  1. - Il dottor Roberto Sacerdoti, in servizio dal 1999 nei ruoli dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), si è classificato al nono posto ? terzo degli idonei - nella graduatoria relativa al profilo ?giuridico?, approvata nel luglio del 2008, del concorso riservato, per titoli ed esame ?colloquio, per il conferimento di otto posti di dirigente di seconda fascia, di cui sei per dirigente con formazione giuridica, uno per dirigente con formazione economica e uno per dirigente con formazione tecnica, indetto dall'Autorità nel dicembre del 2007.

Nel corso del 2010 il Consiglio dell'Autorità ha deliberato lo scorrimento di due posti della graduatoria relativa al profilo giuridico, cosicché il Sacerdoti è divenuto il primo dei funzionari utilmente collocati per la copertura dei posti dirigenziali disponibili in ruolo.

Nell'adunanza del 9 novembre 2010 il Consiglio dell'Autorità, ?tenuto conto che ulteriori scorrimenti nella graduatoria dei dirigenti interni presuppongono l'utilizzo dei dirigenti anche nella graduatoria esterna e considerata la mancanza di interesse per elementi della graduatoria esterna, (ha deliberato) di chiudere le graduatorie interne ed esterne [?]?.

Nell'adunanza del 6 aprile 2011 l'Autorità ha innovato la propria struttura organizzativa e con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2011 l'AVCP ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel ruolo del personale dell'Autorità, di due dirigenti di II fascia, Area VIII, laureati in Giurisprudenza.

Con ricorso notificato il 26 ottobre 2011 il Sacerdoti ha impugnato gli atti relativi a quest'ultimo concorso lamentando, sull'assunto della perdurante efficacia della graduatoria, anche in applicazione di una normativa che prevede la proroga al 31 dicembre 2011 (e poi al 31 dicembre 2012) di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate dopo il 30 settembre del 2003, che l'Autorità, prima di bandire un nuovo concorso, avrebbe dovuto procedere allo scorrimento ulteriore della graduatoria del concorso precedente con l'obbligo quindi di assumere il Sacerdoti, primo degli idonei non vincitori, quale dirigente.

Con la sentenza qui impugnata il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso annullando la delibera del 9 novembre 2010 con ?effetti caducatori sul bando del 29 luglio 2011?, a spese compensate.

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