Sentenza nº 5757 da Council of State (Italy), 21 Novembre 2014

Data di Resoluzione21 Novembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Vito Poli, Presidente FF

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA ? BOLOGNA, SEZIONE I, n. 354/2004, resa tra le parti, concernente risarcimento danno per mancato rilascio concessione edilizia.

sul ricorso numero di registro generale 6028 del 2004, proposto dal Signor Famiglietti Vittorio, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Miniero e Simone Addario Solieri, con domicilio eletto presso Studio De Angelis in Roma, Via Portuense, n. 104;

Comune di Casalecchio di Reno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per la parte appellata l'avvocato Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. L'odierno gravame trae origine dal rigetto, da parte dell'impugnata sentenza, della domanda di risarcimento del danno - proposta contro l'amministrazione comunale appellata - asseritamente cagionato a causa del mancato rilascio di concessione edilizia.

  2. Accadeva, infatti, che con domanda 18.7.1992 Vittorio Famiglietti avesse richiesto al Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione nel sottotetto di un immobile di sua proprietà di tre camere con terrazzo. Con nota 5.11.1992 il Sindaco aveva negato la concessione. Contro il diniego era stato proposto ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna (R.G. 12/93), che con sentenza n.882/02 (e dopo favorevole provvedimento cautelare n.249/93) lo aveva accolto per difetto di motivazione. Avvalendosi di tale decisione il Famiglietti, con istanza 22/10/2002, aveva richiesto al Sindaco di pronunziarsi nuovamente sulla originaria domanda dell' 18.7.1992. Con r.ar. 18.11.02 l'amministrazione comunale aveva comunicato che la domanda non poteva essere accolta.

  3. A fronte della suddetta situazione il TAR, interpellato dal Famiglietti, concludeva per l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del diniego del 18.11.02, stante la necessità di osservare il principio della cd. pregiudiziale amministrativa. Il giudice di prime cure, inoltre, valutava l'iniziativa giurisdizionale in questione anche infondata nella parte in cui aveva a sostenere che il diniego del 2002 sarebbe meramente confermativo della pregressa inattività dell'amministrazione, non risultando provato il nesso causale, in quanto: a) nel diniego del 2002 non si da atto che secondo la previgente disciplina l'istanza sarebbe risultata accoglibile; b) non è stata provata dal ricorrente la spettanza del titolo edilizio; c) è da escludere che si fosse formato un silenzio assenso; d) lo stato di incertezza ben sarebbe potuto essere superato dal ricorrente con la presentazione di...

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