Sentenza nº 623 da C.G.A.R. Sicilia, 17 Novembre 2014
Data di Resoluzione | 17 Novembre 2014 |
Emittente | C.G.A.R. Sicilia |
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Gabriele Carlotti, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
Alessandro Corbino, Consigliere
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA (Sez. II) n. 01919/2001, resa tra le parti, concernente: Riconoscimento trattamento economico derivante da ?plus orario?
sul ricorso n.546/2002, proposto da:
GESTIONE STRALCIO DELL'EX U.S.L. n. 41 di MESSINA NORD, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore ;
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA?, in persona dell'Assessore pro tempore,
tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale in Palermo, via De Gasperi, n. 81, sono domiciliati.
SIPPELLI Guido, TRIMARCHI Rita, BRUCCINI Giovanni, FIORENTINO Rosalinda, SAUTA Grazia, BERTOLAMI Maria, MOBILIA Giuseppa, MONTEFORTE Francesca, RUSSO Carolina, - tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ottavio Stracuzzi, con domicilio eletto presso Tommaso D'Angelo in Palermo, via Resuttana n. 366;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati avv. di Stato Mango;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha accolto il ricorso degli odierni appellati per ottenere il pagamento delle ore lavorative rese in regime di ?plus orario? negli anni 1990 e 1991.
Nelle memorie di costituzione e di replica, la difesa dei sanitari odierna parte appellata, dopo aver eccepito la carenza di rappresentanza processuale ?ex lege? dell'Avvocatura dello Stato, carenza di legittimazione processuale per la ex Gestione Stralcio, nonché carenza di interesse all'appello in capo all'Assessorato Regionale alla Salute, ha proposto appello incidentale sul capo di sentenza che ?immotivatamente ed in contrasto con i principi della soccombenza? ha statuito l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Nell'udienza dell?8 luglio 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Gli odierni appellati, biologi e chimici ospedalieri in servizio presso il Laboratorio di Patologia Clinica dell'Ospedale Regina Margherita di Messina, gestito dall?1.01.1983 al 9.07.1995 dalla U.S.L. n. 41 di Messina Nord, e dal 10.07.1995 in poi dall'Azienda Ospedaliera ?Papardo? di...
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