Sentenza nº 625 da C.G.A.R. Sicilia, 17 Novembre 2014

Data di Resoluzione17 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marco Lipari, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CATANIA - IV SEZIONE n. 00009/2010, resa tra le parti, concernente rilascio licenza di porto fucile per uso sportivo

sul ricorso n. 538/ 2010 R.G. proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

PAPPALARDO DAVIDE, non costituito;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e udito l'Avvocato dello Stato Tutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dal sig. Pappalardo Davide, per l'annullamento del decreto cat. 6F/ P.A.S.I./2009 del 7 gennaio 2009, notificato il 31 gennaio 2009, a mezzo del quale era stata respinta l'istanza formulata dall'interessato, intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo, compensando tra le parti le spese del giudizio.

L'amministrazione contesta la pronuncia di primo grado.

La parte appellata non si è costituita nel giudizio.

Nell'udienza del 9 luglio 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso n. 1\090/2009 R.G. il sig. Davide Pappalardo, militare dell'esercito italiano, ha impugnato presso il TAR il provvedimento indicato in narrativa, con il quale il Questore di Catania aveva rigettato la sua istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo. Il diniego era basato sulla circostanza che a carico della madre del richiedente si annoveravano precedenti per reati concernenti gli stupefacenti.

Il ricorso veniva affidato a due motivi di censura, con i quali veniva eccepita: 1°) Violazione dell'art. 10 bis legge n. 241/1990 per illegittima compilazione del preavviso di rigetto, difetto di motivazione e carenza istruttoria; 2°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 2° e 11° T.U.L.P.S., per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà.

Il TAR adito, con la sentenza oggetto del presente...

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