Sentenza nº 618 da C.G.A.R. Sicilia, 17 Novembre 2014

Data di Resoluzione17 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

Alessandro Corbino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO (Sez. II) n. 02234/2011, resa tra le parti, concernente: Silenzio - inadempimento con contestuale risarcimento danni

sul ricorso n. 153/ 2012, proposto da:

AZIENDA AGRICOLA "Baglio Catalano s.r.l.", rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto presso Francesco Prestigiacomo in Palermo, via Ciullo D'Alcamo n. 6;

REGIONE SICILIANA,

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULRURALI E DELL'IDENTITA? SICILIANA,

GIUNTA DI GOVERNO REGIONE SICILIANA;,

SOPRINTENDENZA BB. CC. AA. DI TRAPANI;

ASSESSORATO REGIONALE ALL'ENERGIA E SERVIZI DI P.U.;

Tutti in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

MARCENO? FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

MISURACA PAOLA;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 giugno 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati G.Tamburello, avv. di Stato La Rocca e M. Mangano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso con il quale l'odierna parte appellante ha chiesto l'annullamento del silenzio ? inadempimento serbato dall'Amministrazione regionale in ordine al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 Kwp.

L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha presentato memoria difensiva, depositata il 17 maggio 2012, insistendo per il rigetto dell'appello perché inammissibile e, comunque, infondato.

Per resistere all'appello anche la controinteressata Marcenò si è costituita con memoria, pervenuta il 4 giugno 2012.

L'Azienda Baglio Catalano, odierna parte appellante, ha replicato con memoria pervenuta il 6 giugno 2012, insistendo sulle richieste di condanna dell'Amministrazione convenuta.

Nell'udienza del 19 giugno 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1) Il primo Giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso per la dichiarazione del silenzio inadempimento dell'Amministrazione e respinto la domanda risarcitoria, dopo aver ritenuto che a seguito della rimessione alla Giunta Regionale di Governo, effettuata dal RUP con nota di trasmissione del 27.01.2011, della determinazione conclusiva sull'istanza di autorizzazione unica, inoltrata dalla società appellate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, fosse venuto meno la materia del contendere sul silenzio inadempimento sull'istanza di autorizzazione unica inoltrata dalla società appellate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 Kwp. su terreni nella sua disponibilità. Accogliendo la tesi dell'Amministrazione controparte, infatti, anche per lo stesso Decidente la rimessione alla Giunta Regionale giustificherebbe il giudizio di improcedibilità, atteso che, lungi dal configurare una inerzia colpevole dell'Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento sull'istanza di autorizzazione, in realtà ?la disposta rimessione ?. può leggersi come scelta di opportunità effettuata dall'Assessorato (di voler) affidare ogni conclusiva valutazione al massimo organo di Governo politico della Regione?.

Avverso la sentenza così resa, la difesa della società appellante ripropone in questa sede i primi due motivi di censura avanzati con il ricorso introduttivo, unitamente con la domanda risarcitoria, con le precisazioni rese opportune dagli esiti del giudizio prodotto dal TAR, rinunciando espressamente al terzo motivo di ricorso, avanzato in prima istanza in via subordinata, concernente la responsabilità personale dei funzionari dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 23 del T.U. n. 3/1957 e dell'art. 28 Costituzione.

Nella sostanza, con il primo motivo viene eccepita la violazione colpevole del termine di conclusione del procedimento. Secondo la difesa appellante, infatti, alla luce della disciplina ratione temporis vigente per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come precisata dalla giurisprudenza nel contesto del quadro costituzionale e comunitario di riferimento (CGA, n. 1368/2010), si deve ritenere che l'intero procedimento dovesse necessariamente concludersi entro il termine di 180 giorni previsto dal cit. art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003; ovvero, a voler tutto concedere, entro il termine ulteriore di 60 giorni dalla rimessione degli atti e degli esiti della conferenza di servizi alla Giunta Regionale per la decisione finale, dal momento che ?anche tale fase rientra nell'unico procedimento previsto dalla suddetta norma per il rilascio dell'autorizzazione?.

Per contro, sottolinea la difesa appellante: a) la società ricorrente ha presentato istanza di rilascio dell'autorizzazione unica in data 4.09.2008; b) l'Assessorato regionale all'Energia, solo a seguito di un primo ricorso dell'Azienda istante e di apposita decisione del TAR, ha convocato per la prima volta la conferenza dei servizi in data 8.04.2010, cioè ?oltre un anno dalla scadenza del termine entro cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso?; c) la Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Trapani, pur essendovi tenuta, non ha partecipato alla conferenza dei servizi, sia a quella tenuta l?8.04 che alla successiva, celebrata l?8.07. 2010; d) l'Assessorato Regionale all'Energia non ha definito il procedimento nel termine di 180 giorni dalla prima riunione della conferenza dei servizi tardivamente convocata, ma ha rimesso gli atti alla Giunta Regionale per le determinazioni finali con atto del 27.01.2011; infine, e) la Giunta Regionale, a distanza di oltre un anno dalla rimessione degli atti, non ha ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, come pure avrebbe dovuto, atteso che la determinazione della Giunta costituirebbe non un atto ?politico?, bensì ?il provvedimento finale del procedimento unico previsto dalla norma?: e, comunque, l'esito di una fase soggetta ad un termine di conclusione, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 4, della legge...

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