Sentenza nº 619 da C.G.A.R. Sicilia, 17 Novembre 2014

Data di Resoluzione17 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

Alessandro Corbino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO (Sez. I) n. 00567/2010, resa tra le parti, concernente: Rigetto istanza porto fucile - Divieto detenzione armi

sul ricorso n. 537/ 2010 R.G. proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO ? PREFETTURA DI TRAPANI, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;

MILAZZO PIETRO;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati avv. di Stato La Rocca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha accolto il ricorso dell'odierna parte appellata per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, ed ha altresì condannato l'Amministrazione soccombente alla refusione delle spese processuali nella misura indicata nel dispositivo.

La parte appellata non si è costituta nel giudizio.

Nell'udienza del 19 giugno 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

In prime cure, il sig. Pietro Milazzo, odierna parte appellata, con ricorso n. 2148/2003 R.G. ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti con i quali la Questura di Trapani, prima, e, poi, la Prefettura di Trapani, hanno rispettivamente rigettato l'istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia e, quindi, fatto divieto al ricorrente di detenere armi, ingiungendogli altresì di vendere o cedere quelle possedute, come specificamente indicate.

Il TAR, ha accolto il ricorso ?sotto l'assorbente profilo della carenza di motivazione ? dei provvedimenti impugnati, e ha altresì condannato l'Amministrazione soccombente alla refusione delle spese processuali.

La decisione così resa viene impugnata in questa sede dall'Amministrazione,che ne chiede la riforma, per motivi che questo Consiglio non ritiene fondati per le ragioni che qui di seguito si precisano.

Nella sostanza, la difesa erariale anche in questa sede ribadisce la congruenza dei provvedimenti adottati con gli...

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