Sentenza nº 600 da C.G.A.R. Sicilia, 14 Novembre 2014
Data di Resoluzione | 14 Novembre 2014 |
Emittente | C.G.A.R. Sicilia |
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Pietro Ciani, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA ? PALERMO (Sez. II) n. 01833/2012, resa tra le parti, concernente: Ottemperanza sentenza TAR Sicilia ? Palermo ( sez. II) n. 217/2003, di revoca istanza collocamento a riposo e risarcimento danni
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2012, proposto da:
DE LUCA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan n. 5;
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Damiani e Francesca Lubrano, con domicilio eletto presso Ufficio Contenzioso Del Lavoro dell? Azienda U.S.L. n. 6, in Palermo, via Pindemonte n. 88;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati G. Rubino e F. Lubrano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti, respingendo quest'ultimo nel merito per la restante parte, così come proposti dall'odierna parte appellante per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza TAR Sicilia ? Palermo (Sez. II) n. 217/2003, confermata da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 680/2008, nonché per il risarcimento dei danni provocati dall'impossibilità di eseguire la riparazione in forma specifica.
Nel giudizio si è costituita con memoria l'A.USL n. 6 Palermo, che, in vista della discussione ha replicato con memoria depositata il 2 gennaio 2014 a quanto ribadito dalla memoria depositata dalla parte appellante in data 24 dicembre 2013.
Nella Camera di Consiglio del 15.01.2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1) In data 23.06.1994 il dott. Giuseppe De Luca, odierno ricorrente, presentava istanza di collocamento a riposo all'Amministratore Straordinario della (disciolta) U.S.L. n. 61 di Palermo, con effetto 1° settembre 1995. L'istanza di dimissioni veniva poi revocata dallo stesso ricorrente in ragione del fatto che, in vista della data di quiescenza, la disciplina statale sul trattamento pensionistico subiva delle modifiche ?in peius? che non rendevano più conveniente la richiesta quiescenza.
La revoca delle dimissioni, tuttavia, veniva respinta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliera con delibera n. 165/1995, la quale, dopo l'impugnazione eseguita dal ricorrente, veniva annullata dal TAR Palermo con sentenza n. 612/2001, dopo aver rilevato l'incompetenza del D.G. emittente a provvedere. Sicché, dopo il consolidamento dell'esito prodotto dalla sentenza da ultimo citata, il De Luca notificava atto di diffida e messa in mora al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n. 6 affinché desse esecuzione al giudicato e, per l'effetto, si pronunciasse ?ora per allora? in ordine alla richiesta di accettazione della revoca delle dimissioni dal servizio. In riscontro, con nota prot. 7216/2002 anche questa ultima istanza veniva respinta dall'A.U.S.L. diffidata, sull'assunto che lo ?ius poenitendi? del dipendente, giusto quanto previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 724/1994, andava esercitato entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.
Il provvedimento così reso veniva impugnato dal...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA