Sentenza nº 606 da C.G.A.R. Sicilia, 14 Novembre 2014

Data di Resoluzione14 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marco Lipari, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

Alessandro Corbino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO (Sez. III) n. 1818/2012, resa tra le parti, concernente: Lavoro - rigetto istanza rimborso spese legali per procedimento penale.

sul ricorso n. 874/ 2012 R.G., proposto da:

CUTTITTA FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il primo, in Palermo, via Libertà n. 171;

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Modica, domiciliato in Palermo, piazza Marina n. 39;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli Avvocati Giovanni Immordino e A. Masaracchia su delega di S. Modica;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Viene in discussione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto dal sig. Cuttitta Francesco, per l'annullamento della nota n. 139/ris. del 28 luglio 2009, adottata dal comune di Palermo, di rigetto dell'istanza, formulata dall'interessato, volta ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel corso dell procedimento penale R.G.N.R. n. 1023/1993.

Nel corso del giudizio le parti costituite si sono scambiate memorie.

Nell'udienza del 28 maggio 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con ricorso n. 1934/2009 R.G., notificato il 4 novembre 2009 e depositato il seguente 16 novembre, il sig. Cuttitta Francesco, odierno appellante, impugnava dinanzi al TAR Palermo il provvedimento 139/ris. Del 28 luglio 2009, adottato dal Comune di Palermo.

Con tale atto, l'amministrazione aveva rigettato l'istanza, presentata dall'interessato, di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale,avviato, nei suoi confronti, per fatti asseritamente connessi all'attività di funzionario del Comune di Palermo.

Il processo penale si era concluso, in primo grado, con l'assoluzione dell'appellante, e, in secondo grado, con la dichiarazione di inammissibilità dell'appello interposto dal Comune di Palermo, parte civile nel giudizio.

Il TAR, con sentenza n. 1045/2011, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Questo Consiglio, però...

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