Sentenza nº 601 da C.G.A.R. Sicilia, 14 Novembre 2014

Data di Resoluzione14 Novembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA (Sez. II) n. 03065/2012, resa tra le parti, concernente: Selezione per conferimento incarico annuale di addetto stampa - difetto di giurisdizione

sul ricorso n. 134/ 2013 R.G. proposto da:

ROSSELLINI GIANLUCA, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Catalioto, con domicilio eletto presso lo studio avv. Antonio Atria in Palermo, via G. Daita n. 15;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO ?G. MARTINO?, nella persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto presso avv. Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

ARENA VALERIA;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza Pubblica del giorno 19 marzo 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati A. Catalioto e M. B. Miceli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il TAR, compensando tra le parti le spese del giudizio, ha dichiarato il difetto di giurisdizione a giudicare sul ricorso n. 2232/2011 R.G., con il quale l'odierna parte appellante ha chiesto l'annullamento della deliberazione n. 465 del 7.06.2011 di approvazione degli atti e della graduatoria di merito per il conferimento di incarichi di co,co. pro. per l'espletamento dell'attività di addetto stampa di durata annuale; nonché del verbale della commissione esaminatrice del 14.04.2011.

Nell'udienza pubblica del 19 marzo 2014 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il primo Giudice ha dichiarato ai sensi dell'art. 63, c.4°. D. Lgs. n. 165/2001 il proprio difetto di giurisdizione a giudicare sulla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati dall'odierno appellante, dopo aver escluso, sulla scia di quanto ritenuto con la sua precedente decisione n. 559/2012, che la procedura di selezione prevista dall'art. 9 della legge n. 150/2000 sia da ricondurre alla figura del pubblico concorso.

Con il presente gravame, la difesa di parte appellante ha impugnato la decisione invocando la...

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