Sentenza Breve nº 5588 da Council of State (Italy), 13 Novembre 2014

Data di Resoluzione13 Novembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01643/2014, resa tra le parti, concernente silenzo serbato dall'amministrazione su istanza di accesso e acquisizione di cartelle esattoriali.

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 8250 del 2014, proposto da:

Societa' Kirocenter S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

Equitalia Sud Spa - Agente per la Riscossione per la Provincia di Salerno, Equitalia Sud Spa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Lentini;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare e sentite sul punto le parti costituite;

Considerato che la cartella esattoriale costituisce presupposto di procedure esecutive, per cui la richiesta di accesso alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente; essa, pertanto, deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre ricorso, avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti;

Considerato, infatti, che, sebbene l'art. 24, L. n. 241 del 1990 escluda il diritto d'accesso, tra l'altro, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere, tuttavia, che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che l'inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo;

Ritenuto, quindi, che in ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il...

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