Sentenza Breve nº 5521 da Council of State (Italy), 11 Novembre 2014

Data di Resoluzione11 Novembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. del Lazio ? Sede di Roma - Sezione I Bis n. 07770/2014, resa tra le parti, concernente diniego ammissione al 18 corso Issmi (corso superiore di stato maggiore interforze)

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7587 del 2014, proposto dal:

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Elvidio Cedrola, non costituitosi in giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014 il Consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellante l? Avvocato dello Stato Fabio Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza breve in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ? sede di Roma ? ha accolto il ricorso di primo grado, proposto dalla odierna parte appellata Elvidio Cedrola, volto ad ottenere l'annullamento del messaggio dello Stato Maggiore dell'Esercito prot. n. 2499-092-8.2.3.2 con il quale gli si era comunicato l'esonero dal 16° corso e l'ammissione al 18° corso ISSMI, del provvedimento del 10 marzo 2014 di rigetto della istanza di ammissione al 17° corso ISSMI e di ogni altro presupposto, conseguente o comunque connesso.

Alla camera di consiglio fissata per la delibazione dell'incidente cautelare il Tar ha deciso la causa nel merito, accogliendo il mezzo, avendo rilevato che l'appellato, ufficiale già iscritto al 16° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), era stato esonerato, per motivi di salute, dallo stesso.

Questi una volta rientrato in servizio, aveva chiesto di essere ammesso al successivo 17° corso ISSMI mentre l'amministrazione odierna appellante lo aveva invece rinviato al 18° corso.

Il primo giudice ha in proposito osservato che il provvedimento con il quale l? Amministrazione aveva respinto l'istanza di ammissione al 17° corso ISSMI, come dedotto nel ricorso, appariva effettivamente in contrasto con i principi che regolavano l'ammissione al...

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