Sentenza Breve nº 5522 da Council of State (Italy), 11 Novembre 2014

Data di Resoluzione11 Novembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Puglia ?Sede di Bari- Sezione II n. 00383/2014, resa tra le parti, concernente risarcimento del danno derivato dal ritardo di ammissione alle agevolazioni costituite da contributo a fondo perduto - Mcp

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 7398 del 2014, proposto da:

Invitalia - Agenzia Nazionale Per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa Spa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;

Giusi D'Altorio Titolare Ditta Individuale Benessere e Bellezze di D'Altorio Giusi, rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Dibari, con domicilio eletto presso Francesco Franceschi in Roma, viale G. Mazzini, 195;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giusi D'Altorio Titolare Ditta Individuale Benessere e Bellezze di D'Altorio Giusi e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Fedeli, per delega dell'Avv. Vinti, Corvasce, per delega dell'Avv. Dibari;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ? sede di Bari ? ha accolto il ricorso di primo grado, proposto dalla odierna parte appellata Giusi D'Altorio volto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo con cui l'amministrazione odierna appellante aveva emesso il provvedimento di ammissione alle agevolazioni costituite da contributo a fondo perduto per complessivi euro 11.299,78, finanziamento a tasso agevolato per euro 11.299,79, emesso da Invitalia in data 4.3.2010 prot. n. 1050059, conosciuto in data 19.3.2010 a seguito di comunicazione del 5.3.2010.

In punto di fatto l'appellata aveva fatto presente di avere richiesto, con raccomandata inviata il 14 aprile 2009, l'ammissione alle agevolazioni previste dal D.Lgs. 185/2000, Titolo II, per l'apertura di una ditta individuale da avviare a Barletta, avente ad oggetto il commercio di prodotti cosmetico-naturali mediante affiliazione alla società ?Bottega Verde S.r.l.?.

La detta domanda era stata corredata dalla documentazione relativa ai preventivi per l'acquisto degli arredi e degli impianti necessari.

In data 14 ottobre 2009, decorsi sei mesi dall'apertura dell'istruttoria, la odierna appellante Invitalia s.p.a. aveva comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda: detta nota era stata puntualmente controdedotta.

La originaria ricorrente aveva fatto presente di avere poi sollecitato la definizione del procedimento con telegramma del 4 novembre 2009 e diffida del 20 novembre 2009, segnalando altresì che l'ulteriore ritardo, data la scadenza dei pagamenti dovuti, l'avrebbe costretta a cessare l'attività o cedere il ramo di azienda a terzi per fare fronte alle spese.

Il 18 dicembre 2009 l'appellata aveva saldato il dovuto per gli arredi, pari ad euro 15.850,00 oltre i.v.a., gli impianti, pari ad euro 1.300 oltre i.v.a., e il canone di locazione per otto mensilità, per complessivi euro 6.400,00.

L'azienda era stata ceduta al prezzo di euro 14.000

Soltanto il 19 marzo 2010 era pervenuta la comunicazione di ammissione al finanziamento da parte di Invitalia s.p.a. al quale l'appellata aveva rinunciato e nel rammentare che l'art. 5 del D.lgs. 123/98, poneva il termine di sei mesi per la definizione delle istruttorie dei finanziamenti in questione, aveva quindi chiesto il risarcimento dei danni subìti per effetto di tale ingiustificabile ritardo.

Il Tar, premessa una disamina volta alla definizione del quadro normativo e giurisprudenziale in punto di risarcibilità del danno da ritardo, ha accolto il mezzo ritenendo provata sia la circostanza che a parte appellata spettava il bene della vita cui la stessa aspirava (come seppur tardivamente riconosciuto della stessa amministrazione odierna appellante che, infatti, seppur dopo la scadenza dei termini aveva esitato favorevolmente la domanda) sia la ingiustificatezza del ritardo nell'esitare...

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