Sentenza nº 5495 da Council of State (Italy), 07 Novembre 2014

Data di Resoluzione07 Novembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Goffredo Zaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della LOMBARDIA ? Sede di MILANO- SEZIONE IV n. 03134/2012, resa tra le parti, concernente illecita occupazione ed utilizzazione di area di proprietà per la realizzazione di opera pubblica ? risarcimento dei danni;

sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2013, proposto da:

Comune di Lipomo, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Elia Di Matteo, Giulio Di Matteo, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

Frutta Mercato Snc di Erasmi Mario e Riva Sandra, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Ercole Romano, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Frutta Mercato Snc di Erasmi Mario e Riva Sandra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Elia Di Matteo e Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ? sede di Milano - ha parzialmente accolto il ricorso di primo grado, proposto dalla parte odierna appellata Frutta Mercato S.n.c., volto ad ottenere l'accertamento dell'illecita occupazione ed utilizzazione da parte dell'amministrazione intimata di un? area di proprietà della appellata in assenza di un valido titolo giuridico (decreto di espropriazione o cessione bonaria del fondo) per la realizzazione di opera pubblica (allargamento della strada) con conseguente irreversibile trasformazione del sito e la conseguente condanna del comune di Lipomo al risarcimento a favore della società di tutti i danni patrimoniali, sia sotto il profilo del valore venale del bene sia sotto quello del lucro cessante per il danno causato all'attività commerciale della ricorrente, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui l'area era stata occupata sino al saldo effettivo.

L'appellata aveva rammentato che l'area illecitamente occupata era pertinenziale rispetto all'attività di commercio di frutta e verdura dalla stessa esercitata (destinata a parcheggio dei clienti).

La perdita di efficacia del decreto di occupazione d'urgenza in seguito alla mancata adozione del decreto di espropriazione ? era già stata affermata dal Tar nella sentenza n. 365/2010.

Quest'ultima, infatti, aveva dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto dalla medesima società avverso il decreto di occupazione d'urgenza dell'area.

Essa ha richiesto il risarcimento del danno provocato dal comune di Lipomo per l'illecita occupazione appropriativa del mappale n. 492 alla stessa appartenente, illecitamente trasformato per l'allargamento della sede stradale senza che al proprietario fosse stato corrisposto alcunché in corrispondenza del sacrificio dallo stesso sopportato sostenendo che in contrario senso non rilevava la dichiarazione del 3 maggio 2001 con la quale l'amministratore della società aveva dichiarato di accettare l'indennità di esproprio proposta dal comune.

Tale dichiarazione, infatti, aveva perso validità in seguito alla mancata conclusione del procedimento espropriativo (nelle forme alternative dell'emissione del decreto di espropriazione o della cessione del bene con accordo bonario o dell'emissione del decreto di trasferimento del bene ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 327/2001).

Con sentenza non definitiva n. 936/2012 del 14 febbraio 2012 il Tar, rilevata l'assenza di qualsiasi provvedimento di natura espropriativa allo stato efficace, aveva disposto una verificazione in contraddittorio tra le parti, allo scopo di accertare l'entità effettiva dei danni lamentati dal momento dell'occupazione dell'area (ed in data 16 ottobre 2012 il verificatore aveva depositato la relazione finale).

Con la gravata decisione il primo giudice ha innanzitutto dato atto della perdita di efficacia della dichiarazione del 3 maggio 2001, con la quale l'amministratore della società aveva dichiarato di accettare l'indennità di esproprio proposta dal comune: ciò in quanto in seguito alla stessa il procedimento espropriativo non si era concluso in alcun modo (nelle forme alternative dell'emissione del decreto di espropriazione o della cessione del bene con accordo bonario o dell'emissione del decreto di trasferimento del bene ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 327/2001).

Ha quindi configurato la fattispecie qual illecito permanente, ed ha affermato che sussistevano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità civile invocata atteso il grave inadempimento...

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